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Formia / Concorso funzionario amministrativo, Udc e Idea Domani presentano un’interrogazione

Formia Politica

FORMIA – I consiglieri comunale di Udc e Idea Domani hanno presentato un’interrogazione in merito al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario amministrativo. Di seguito il testo completo.

Oggetto: determinazione n. 84 del 21 settembre 2016 – Concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo, di categoria D3, riservato al personale di cui all’art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013.

I sottoscritti consiglieri comunali

Premesso che:

ü  Con deliberazione 119 del 6/05/2015 la giunta ha incaricato l’avv. Riccardo Signore di difendere il comune di Formia nel contenzioso proposto dalla dott.ssa Melazzo;

ü  Con deliberazione 14 del 21/01/2016 la giunta ha deliberato, a seguito di rinuncia al mandato comunicata dall’avv. Signore e di non meglio specificate “reiterate proclamazioni di incompatibilità del presente giudizio da parte dell’avvocatura comunale”, di affidare un ulteriore incarico legale esterno all’avvocato Vitiello di Latina;

ü  con deliberazione 77 del 17 marzo 2016 la giunta comunale ha proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018;

ü  con verbale di Conciliazione in sede giudiziale R.G. n. 2594/2014 del 18 maggio 2016 presso il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice dei Lavoro è stata sottoscritta la conciliazione tra la dott.ssa Cristina Melazzo ed il comune di Formia nella persona del sindaco, dott. Sandro Bartolomeo;

ü  con deliberazione 245 del 12 agosto 2016 la giunta comunale ha proceduto alla modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018 approvata con deliberazione di giunta comunale n. 77 del 17.03.2016;

ü  con la determinazione n. 84 del 21 settembre 2016 il dirigente dell’area amministrativa – servizio personale, dott. Italo la Rocca procedeva all’indizione di un concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo, di categoria D3, riservato al personale di cui all’art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013;

VISTO CHE

ü  già più volte il servizio ispettivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha contestato la legittimità delle procedure di assunzione e stabilizzazione utilizzate dall’amministrazione Bartolomeo negli anni precedenti al 2008 ed in particolare nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 26 maggio al 18 luglio 2008, il dott. Vito Tatò, Dirigente dei Servizi ispettivi di Finanza Pubblica del MEF, scriveva testualmente: “Un fenomeno di particolare gravità è stato riscontrato relativamente alle modalità di accesso al lavoro presso il Comune di Formia. Dalla documentazione esaminata è evidente un chiaro disegno politico ed amministrativo volto a gestire l’accesso al lavoro presso l’Ente o per l’espletamento di servizi in favore dello stesso in violazione delle disposizioni normative.” e ancora “Il risultato di tale linea di comportamento è stata la stabilizzazione del personale precario presso l’Ente, effettuata in violazione di una lunga serie di disposizioni normative che sono state dettagliatamente descritte nell’apposita sezione della presente relazione.

ü  Tali “violazioni delle disposizioni normative” sono state attenzionate e sanzionate anche dalla procura della Corte dei Conti

ü  con deliberazione 317 del 22 settembre 2006 la giunta comunale prevedeva le modalità di espletamento di tentativi obbligatori di conciliazione, individuando quale rappresentante dell’Amministrazione con l’autorizzazione a conciliare, un dirigente dell’Ente, ritenendo così giu stamente di escludere rappresentanti politici da momenti gestionali in linea con quanto previsto dalla legge;

ü  che negli anni passati a nostra memoria ci sono state diversi contenziosi di lavoratori a tempo determinato del Comune (e non della segreteria del sindaco) che hanno chiesto la stabilizzazione del rapporto di lavoro con il Comune di Formia (a memoria: Erbinucci Gianluca, Mercantetti Alberto, Caruso Diego, ecc.) ed in questi casi, con la difesa dell’avvocatura comunale, l’ente è risultato sempre vincitore;

ü  sono apparse notizie di stampa secondo le quali le ragioni che avrebbero costretto l’attuale Amministrazione ad accettare la conciliazione sono da ricercare nell’improprio affidamento di mansioni gestionali attribuite dalla precedente Amministrazione alla persona in oggetto;

ü  secondo quanto previsto dal d. lgs. 267/2000 e dal d.lgs. 165/2001 il personale delle strutture di diretta collaborazione non può svolgere comiti gestionali riservati alle strutture amministrative;

ü  pare che l’avvocatura comunale si sia dichiarata incompatibile alla difesa del comune di formia per non meglio specificate motivazioni;

CONSIDERATO CHE DALLO STESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE SI EVINCE:

ü  che il danno economico richiesto e quantificato dalla dott.ssa Melazzo ammontava a € 4.400,00;

ü  che la dott.ssa Melazzo aveva chiesto l’inquadramento come funzionario in qualifica D1;

ü  che le “mansioni superiori” sarebbero state svolte dal 2010;

ü  dallo stesso verbale si legge che la dott.ssa Melazzo ha continuato a svolgere attività gestionali anche successivamente al luglio 2013, in pratica anche con la attuale amministrazione;

ü  che tuttavia il Comune sottoscrivendo il verbale di conciliazione ha assunto l’obbligo di “indire la prima procedura concorsuale utile attraverso la modalità di reclutamento speciale introdotta dall’art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013, n. 125” e non anche che questa si riferisse proprio al profilo giuridico D3 in cui, guarda il caso, l’unica possibile partecipante è la dott.ssa Melazzo;

CONSIDERATO INFINE CHE:

ü  prima della pubblicazione del bando di concorso non è stata esperita la procedura obbligatoria di mobilità prevista in quanto l’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 165/2001 cita che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. […]” non prevedendo cause di esclusione;

ü  che la procedura di mobilità esperita precedentemente, con determinazione 27 del 8 aprile 2016, non può essere ricondotta a tale fattispecie essendo finalizzata alla copertura di un profilo diverso rispetto a quello per il quale è stato bandito il concorso in discorso;

ü  che, a conferma di quanto appena detto, la suddetta procedura di mobilità comunque era stata esperita non solo prima della modifica della programmazione triennale avvenuta ad agosto, ma ancor prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione con la dott.ssa Melazzo;

ü  che il riferimento all’art. 4 comma 6 del decreto legge 101/2013 prevede espressamente che siano esclusi “in ogni caso, i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.” e pertanto inapplicabile al caso della dott.ssa Melazzo in quanto assunta ex art. 90 del d.lgs. 267/2000 e, oltretutto, non ha mai sostenuto alcuna prova selettiva come invece previsto per qualsiasi procedura di stabilizzazione;

ü  che da ultimo, con sentenza n. 54/2016, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, ha stabilito che la transazione per stabilizzare un dipendente pubblico, seppur nell’ambito di un giudizio civile, può essere fonte di danno all’erario condannando al pagamento l’assessore proponente e il segretario generale di un ente, ribadendo che le norme sulla stabilizzazione non si applicano ai contratti a termine per gli uffici di diretta collaborazione ex articolo 14 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per gli uffici degli enti locali ex articolo 90 del Tuel e per gli organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni;

ü  che la dott.ssa Melazzo, nel periodo che va dal 2008 al 2013 era stata assunto con contratto a tempo determinato presso il comune di Formia e svolgeva la propria attività presso l’ufficio del presidente del Consiglio comunale pro-tempore, ing. Erasmo Picano;

ü  che, come noto, l’ing. Erasmo Picano è stato candidato alla carica di Sindaco alle ultime amministrative e che, non essendo arrivato al ballottaggio, ha più volte confermato di aver sostenuto l’attuale Sindaco;

i sottoscritti consiglieri

INTERROGANO

il sindaco, il vice sindaco, l’assessore al personale e il delegato alla trasparenza chiedendo di sapere:

1.      se è vero che la dott.ssa Melazzo è stata assunta presso il Comune di Formia ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000 e quindi non ha mai superato alcuna procedura selettiva;

2.      quali sono gli atti con i quali la dott.ssa Melazzo ha avuto incarico di svolgere “mansioni superiori” dal 2008 in poi;

3.      quali dirigenti hanno firmato tali atti;

4.      se ci sono documenti che attestano che la dott.ssa Melazzo (oltretutto laureata in giurisprudenza) nel periodo in questione, abbia mai lamentato l’affidamento di mansioni che non potevano esserle assegnate, e se abbia mai segnalato al segretario generale pro-tempore la propria condizione di incompatibilità a svolgere funzioni gestionali nell’ente;

5.      quali provvedimenti sono stati presi, anche con riferimento alla valutazione annuale, nei confronti dei dirigenti suddetti una volta accertato che essi abbiano affidato mansioni illegittime ad un dipendente assunto con contratto ex art. 90 del decreto legislativo 267/2000;

6.      se è stato verificato che gli atti posti in essere dalla dott.ssa Melazzo al di fuori delle competenze per la quale era stata assunta, non siano viziati da nullità o annullabilità;

7.      per quale motivo e con quali atti l’avvocatura comunale si è reiteratamente dichiarata incompatibile alla difesa del Comune di Formia;

8.      come mai l’avvocatura comunale nel caso di altri dipendenti che hanno prestato servizio per anni nella stessa avvocatura (vedi avv. Annamaria De Vita) non si sia dichiarata incompatibile nei procedimenti che li vedeva coinvolti contro l’amministrazione comunale;

9.      per quale motivo l’avvocato Signore ha rinunciato alla difesa dell’ente?

10.   cosa ha scritto l’avvocato Signore nelle sue memorie difensive?

11.   quanto è costato all’ente l’incarico ai due avvocati Signore e Vitiello? Sono stati liquidati?

12.   se nel piano triennale approvato a Marzo era prevista l’assunzione di un funzionario D3;

13.   quali sono stati i motivi urgenti che hanno indotto l’amministrazione, a distanza di soli 5 mesi (tra marzo e agosto) a rivedere un documento pluriennale, importante e complesso come la programmazione triennale delle assunzioni;

14.   come mai improvvisamente, dopo aver esperito una procedura di mobilità per vicecomandante della Polizia Municipale, e nonostante la annosa carenza di controllo del territorio dovuta principalmente al poco personale presso il comando, si è pensato di non dare seguito a tale ricerca ma di cambiare profilo e di attivare un concorso per funzionario amministrativo;

15.   se c’è un nesso di causa-effetto tra i due atti suddetti ed il fatto che, nel frattempo, sia intervenuto il verbale di conciliazione con la dott. Melazzo;

16.   con quale criterio, se la dott.ssa Melazzo chiedeva il riconoscimento di € 4.400,00, solo per l’effettivo periodo di svolgimento di cd. “mansioni superiori” e comunque nella qualifica di “Istruttore direttivo” D1, il sindaco abbia ritenuto conveniente “conciliare” riconoscendole la qualifica di “Funzionario amministrativo” D3 per 5 anni e, dulcis in fundo, impegnandosi a svolgere un concorso riservato a lei (in pratica una stabilizzazione di fatto e senza selezione);

17.   premesso che in una conciliazione entrambe le parti dovrebbero fare delle reciproche concessioni al fine di una definizione veloce e definitiva delle controversie, in cosa si esplicita una conciliazione dal momento in cui una delle parti ottiene molto più di quanto addirittura da lei inizialmente richiesto? In altre parole qual è stato il vantaggio del comune nell’aderire alla conciliazione? (una persona rivendica un panino e si ritrova una pizza margherita al giorno per tutta la vita…)

18.   Quindi basta avere un credito nei confronti del comune di Formia di 4.400,00 euro per essere assunto a tempo indeterminato?

19.   Se è vero che ci sono casi in passato di altri dipendenti che hanno chiesto la stabilizzazione e, se confermato, chi ha difeso l’ente? Come si è proceduto? In maniera analoga? Oppure si sono utilizzati due pesi e due misure? Quali sono stati gli esiti dei contenziosi?

20.   Perché il sindaco dice ai giornali di essere stato costretto ad assumere per colpa della passata amministrazione se anche dopo il luglio 2013 la dott.ssa Melazzo ha svolto mansioni superiori?

21.   E perché il sindaco dice ai giornali di essere stato costretto ad assumere per colpa della passata amministrazione se il posto in pianta organica finalizzato all’assunzione della dott.ssa Melazzo è stato inserito solo nell’ultima modifica alla programmazione?

22.   Se il Sindaco era autorizzato e legittimato a conciliare per conto dell’ente visto quanto diversamente disposto dalla delibera 317/2006;

23.   Se non ritengono che la concomitanza di tutti queste consulenze, atti, rinunce, generiche dichiarazioni di incompatibilità, modifiche alla pianta organica e conciliazioni non costituiscano un insieme di atti messi in campo artificiosamente al solo fine di assumere a tempo indeterminato una dipendente della segreteria dell’attuale Sindaco;

24.   Se, visto la vicinanza politica della dott.ssa Melazzo al consigliere Picano, non siamo davanti al pagamento dell’ennesima cambiale elettorale del Sindaco a spese dei cittadini, il che, se dovesse risultare vero, ci metterebbe di fronte ad un fatto eticamente e moralmente gravissimo se non addirittura di fronte ad una ulteriore ipotesi di “voto di scambio” ormai nota in questa amministrazione;

25.   Se non si ritiene che tutte questi fattori riportino a quel “chiaro disegno politico ed amministrativo volto a gestire l’accesso al lavoro” presso questa amministrazione denunciato dal compianto dott. Tatò già nel 2008.