Molti non sanno ciò dice la legge riguardo la possibilità di utilizzare il bagno di bar e ristoranti: ecco come stanno davvero le cose
Quando scappa, scappa. E bisogna farla, qualsiasi sia la tipologia di necessità. Ma spesso si è in strada, ed è proprio in quel momento che comincia la rincorsa ad un locale che permetta di utilizzare il bagno. Rivolgendosi ai gestori, le risposte possono essere variegate: si va dall’assenso ad un secco “no” in quanto «è solo per i clienti».
Nel secondo caso, la questione è stata oggetto di dibattiti e polemiche negli ultimi anni. C’è chi ritiene che bar e ristoranti debbano mettere a disposizione i bagni gratuitamente a chiunque ne richieda l’utilizzo (una sorta di servizio per la comunità). Dall’altra parte ci sono coloro che la pensano diversamente, battendo sul fatto che tali esercizi rappresentano una struttura privata e che il titolare abbia il diritto di riservare l’uso dei wc esclusivamente ai clienti che consumano qualcosa.

Insomma, una vera e propria disputa tra due posizioni ugualmente condivisibili. E in tale contesto, viene spontaneo di chiedersi: c’è davvero una norma che disciplina queste circostanze? Ebbene, la risposta alla domanda è un “sì”. Ma la legge si colloca in una posizione mediana tra una parte in causa e l’altra. Ecco come stanno le cose nel dettaglio.
Bagno sì, bagno no: ecco quando è possibile andarci o meno in un bar
Cominciamo innanzitutto da un concetto fondamentale: tutte le attività che somministrano alimenti e bevande sono obbligate, per legge, ad avere bagni a norma e funzionanti. Allo stesso tempo, però, ciò non vuol dire che chiunque entri nel locale è autorizzato ad usufruire dei servizi igienici. Il gestore, infatti, può liberalmente scegliere di riservare l’utilizzo dei bagni solo ai clienti paganti e di negarlo invece ad un semplice passante o ad una persona presente nel locale che non ha consumato alcun prodotto.
A confermarlo è stato il Tar della Toscana, che ha motivato la pronuncia nel modo seguente: obbligare i gestori a offrire gratuitamente i servizi igienici a chiunque, senza distinzione tra clienti effettivi e non clienti occasionali, rappresenterebbe un peso economico eccessivo e violerebbe il principio di libertà di impresa sancito dalla Costituzione italiana. I Giudici hanno sottolineato che i costi di manutenzione, pulizia, acqua, energia elettrica e materiali di consumo ricadono interamente sul titolare dell’attività, il quale ha dunque il diritto di riservarli a chi contribuisce economicamente attraverso un acquisto.

La legge italiana – articolo 137 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza – riferisce inoltre che il titolare di un’attività di ristorazione non può mai negare al cliente pagante (basta un caffè o una bottiglina d’acqua per essere ritenuto tale) di utilizzare il bagno, salvo in tre circostanze: se c’è un guasto temporaneo, se si stanno effettuando lavori di manutenzione o – banalmente – se il bagno già occupato da altri clienti.
Detto questo, segnaliamo che alcuni Comuni – come ad esempio quello di Parma – hanno adottato disposizioni locali che obbligano i gestori a rendere i servizi igienici fruibili gratuitamente anche a coloro che non consumano. Si tratta però di eccezioni, la regola generale è quella segnalata in precedenza.