Sei in partenza per le vacanze e devi trasporta una bicicletta. Attenzione a come la carichi in auto. Il rischio è di incorrere in multe pesanti in caso di infrazioni
Ci avviciniamo al momento clou delle partenze estive. Dal prossimo weekend del 19-20 luglio fino a quello del 23-24 agosto, le principali arterie stradali della Penisola saranno messe a dura prova dagli spostamenti di coloro che si affideranno all’automobile per raggiungere i luoghi di vacanza.

Saranno moltissimi i vacanzieri che porteranno con sé una o più biciclette nel posto scelto per il soggiorno estivo. Bici che saranno collocate nell’apposita struttura portabici dell’auto. Si tratta di una tipologia di trasporto molto delicata, da curare con la massima attenzione per le conseguenze dannose che potrebbero scaturire da scelte errate e non conformi alle disposizioni di legge.
E’ l’articolo 164 del Codice della Strada ad occuparsi della sistemazione dei carichi sui veicoli. Per quanto riguarda più specificatamente il trasporto di biciclette, lo scorso 10 febbraio è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Interno che definisce obblighi e sanzioni riguardo l’utilizzo conforme di un portabici durante un viaggio in auto.
Trasporto bici in auto, ecco le disposizioni da seguire
La circolare ministeriale ribadisce che la struttura portabici può essere installata nella parte posteriore del veicolo, poggiata al gancio di traino. Portabici che deve essere omologato in base a quanto disposto dal Regolamento UNECE n°26 e munito di libretto di istruzioni rilasciato dal produttore. Questo per quanto riguarda il dispositivo, veniamo ora agli obblighi previsti per chi lo usa.
Innanzitutto, l’automobilista deve segnalare la sporgenza del portabici agli altri utenti della strada con l’apposito pannello di forma quadrangolare. Pannello che va posto sulla struttura insieme alla targa del veicolo (o alla sua ripetitrice) da posizionare nell’apposito alloggiamento. Targa che non deve mai essere mancante oppure oscurata dal portabici alla stregua dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione del mezzo.

Per quanto riguarda i limiti di carico, la sporgenza laterale non deve superare i 30 centimetri per lato. La parte posteriore, invece, non deve eccedere di 3/10 la lunghezza del mezzo su cui vengono trasportate le bici. Deve essere premura dell’automobilista, inoltre, accertarsi che il carico sia stato fissato correttamente senza possibili oscillazioni che possono causare distacchi totali o parziali.
Chi contravviene alle disposizioni sull’uso del portabici, può incorrere in una sanzione in base all’entità della violazione. L’oscuramento di targa e dispositivi visivi del mezzo a causa del posizionamento errato del portabici può essere punito con una multa da 87 a 344 euro. In caso di carichi sporgenti, la sanzione minima è di 355 euro con decurtazione di 3 punti dalla patente. E’ consigliato a chi ricorre spesso al portabici la sottoscrizione di una polizza assicurativa accessoria che copra da eventuali danni procurati a persone e cose in caso di incidenti o altre tipologie di sinistro.