Formia Rifiuti Zero, licenziamento di Raffaele Rizzo: le precisazioni

Cronaca Formia

FORMIA – Riceviamo e pubblichiamo:

In nome e per conto del mio assistito Dott. Raffaele Rizzo in merito all’articolo pubblicato   sul quotidiano on line “tempo reale”  il 12 aprile 2021, a firma del Sig. Saverio Forte,  https://www.temporeale.info/109057/argomenti/attualita-argomenti/formia-licenziamento-di-raffaele-rizzo-corretta-la-decisione-della-societa-formia-rifiuti-zero.html sul giudizio instaurato dal mio assistito nei confronti di FRZ S.r.l. presso il Tribunale di Cassino. sezione Lavoro

Avverto il dovere di rettificare quanto si legge nel pezzo dell’articolista e precisare quanto segue.

Anzitutto, il giudizio di cui sopra è stato definito con ordinanza e NON CON SENTENZA, come erroneamente riportato e, ritengo, sarebbe stato utile coglierne la differenza prima di confezionare l’articolo in questione.

Con la suddetta ordinanza, il Giudice designato dichiara inammissibile la domanda giudiziale proposta  solo “ in ragione dell’inapplicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, della disciplina dettata dall’art. 18 L. 300/70 e s.m.i”  .

Il Giudicante quindi non si pronuncia nel merito del licenziamento impugnato e non asserisce affatto che il ricorrente non avrebbe superato “ con successo” il periodo di prova.

L’autorità giudiziaria adita, nel caso di specie, riconosce unicamente che “la dedotta ipotesi di recesso non è qualificabile come licenziamento ma quale cessazione anticipata da ritenersi illegittima solo se disposta in assenza di giusta causa”  supportando l’ipotesi delineata con le pronunce della Corte di Cassazione richiamate nella detta ordinanza.

In buona sostanza, non è corretto parlare di licenziamento, ma di cessazione  anticipata di un contratto a termine, illegittima se non sostenuta da giusta causa.

Il Giudice designato pertanto non è intervenuto nel merito dei fatti di causa, ma ha “ molto semplicemente” (e qui il citato avverbio sarebbe opportuno) qualificato il licenziamento  del 17 agosto 2019  quale “ inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito” .

Non si legge in alcuna parte della predetta ordinanza che il Tribunale di Cassino abbia “ considerato legittima la decisione dell’assemblea dei soci” in quanto, sul punto, il Tribunale adito, nulla ha statuito e questa è una  rappresentazione personale del Sig. Saverio Forte.

Su tali basi – va chiarito, non risulta affatto compromessa la proposizione di ulteriori domande giudiziali per l’accertamento e il riconoscimento delle mie istanze nelle opportune sedi, nessuna esclusa.

Tengo a  precisare ancora che, in futuro sarebbe auspicabile nonché opportuno leggere attentamente e “ filtrare” i provvedimenti  giurisdizionali offerti in comunicazione alla cittadinanza  “audita altera parte”, ovvero sentita anche la voce del sottoscritto che è parte ricorrente del giudizio in questione e che pure avrebbe avuto il diritto di essere interpellato in merito.

Non si svolge un servizio di informazione utile alla collettività riportando su un articolo di un quotidiano un “collage” di “pezzi” letti in nell’ordinanza richiamata, selezionati a proprio piacimento e senza conoscere la materia.

Questo atteggiamento danneggia pesantemente la reputazione della persona coinvolta e non offre un contributo di verità e di chiarezza sull’argomento ai lettori del quotidiano “ tempo reale”.

   Avv. Alessandra Giunco