Gaeta / Sgombero del mercato del pesce, il Tar annulla l’ordinanza del Comune

Cronaca Gaeta

GAETA – Ha creato non pochi motivi di imbarazzo al comune di Gaeta la sentenza del Tar del Lazio-sezione di Latina che ha annullato, a sorpresa, l’ordinanza dello sportello unico delle attività produttive dello stesso comune che il 28 maggio scorso ordinava agli operatori dello storico mercato del pesce, in località Peschiera, lo sgombero dell’area occupata da tutte le attrezzature utilizzate per l’attività dei vendita del pesce ed il conseguente divieto di prosecuzione dell’attività dal 10 giugno 2019…

Gli operatori del settore, attraverso gli avvocati Ester Tallini, Sara Bergamini e Angela Viola, hanno impugnato con successo l’ordinanza del comune di Gaeta perché definita “illogica e carente di motivazione” ma anche perché né dall’ordinanza né dagli atti conseguenti “è stata evidenziata l’assoluta univoca e l’imprescindibile necessità ed urgenza di chiudere il mercato ittico per comprovate esigenze igienico sanitarie non altrimenti risolvibili”. Il Tar, poi, ha dato ragione ai ricorrenti per altre ragioni: l’istruttoria promossa dal comune sarebbe stata “carente e generica”, se ci fosse stato l’avvio del procedimento avrebbe garantito “una migliore ponderazione degli interessi coinvolti”. Invece il comune si è permesso di chiudere il mercato ittico su un’area su cui ha operato per oltre cinquant’anni e l’ordinanza di prosecuzione dell’attività di vendita è stata adottata in presenza di un procedimento di delocalizzazione non ancora definito”.

Il Sindaco di Gaeta Mitrano ha preannunciato che già in settimana l’avvocatura interna farà sapere se proporre appello davanti il Consiglio di Stato o attendere la decisione dell’ex Autorità portuale del Lazio di affidare agli stessi operatori ittici (in base ad un secondo bando davvero partecipato rispetto al primo) la gestione quadriennale dei 14 stalli ricavati all’interno del nuovo mercato del pesce in località ex Canaga. Il comune difende invece il proprio operato e davanti il Tar l’ha tenuto a sottolineare: “i banchi vendita in località Peschiera erano stati ritenuti inidonei per motivi igienico-sanitari dall’ex Usl Lt/6 già dal lontano 1993 e la stessa amministrazione comunale aveva prospettato un’alternativa attraverso la delocalizzazione del mercato in un’area non molto distante” da quella per la quale c’è stato l’ultimo pronunciamento da parte del Tar.

Il comune di Gaeta, insomma, aveva – a suo dire – messo in mostra un comportamento collaborativo e – si legge nella sentenza del Tar – “l’intento di non aderire al trasferimento sarebbe stato confermato dal disinteresse dei ricorrenti a partecipare alla gara, bandita per l’assegnazione delle nuove concessioni in area diversa”. I legali degli operatori del mercato hanno fatto un ragionamento diverso: i loro assistiti sono titolari di concessioni all’esercizio dell’attività di vendita di generi alimentari “tutt’ora vigenti”.

Ma a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato il collegio giudicante (presidente Antonio Vinciguerra e giudice estensore Antonio Massimo Marra): “L’impugnazione del provvedimento di sgombero è fondata sussistendo il profilo della carenza di motivazione in relazione ai presupposti per giustificare l’immediata ed urgente dislocazione del mercato- quantomeno sino alla scadenza delle concessioni rilasciate – Lo stesso provvedimento non prospetta agli interessanti praticabili soluzioni alternative, almeno sino alla scadenza dei titoli abilitativi, ancorchè in luogo alternativio ma a condizioni invariate”. Il Tar inoltre ha censurato le motivazioni adottate dal comune per motivare la de locazione dello storico mercato ittico: “Dall’affermata necessità dei lavori di rificamento dell’area della Peschiera non conseguire – e di ciò non è fornito alcuna plausibile prova – un pericolo immediato per l’incolumità pubblica mentre le riscontrate carenze igienico-sanitarie possono essere colmate con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento giuridico e miranti a superare le singole criticità con puntuali misure adottabili in loco.

La realtà è un’altra – conclude il Tar – A distanza di oltre 25 anni da quando sono emerse le criticità evidenziate dal provvedimento del Suap la situazione locale sostanzialmente non è mutata, non vi è pericolo immediato per la pubblica incolumità pur rendendo le circostanze emerse opportuni gli adattamenti utili a superare le criticità. Il comune di Gaeta di adoperi per consentire il trasferimento del mercato, ormai necessario per adeguarlo ai mutati standards di qualità, ma con modalità e tempi differenti rispetto alle condizioni imposte dall’ordinanza di sgombero”.

Saverio Forte