Formia / Disastro colposo, assolta Acqualatina perché “il fatto non sussiste”

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FORMIA – Il fardello psicologico che ha dovuto affrontare è stata la costituzione di parte civile deliberata lo scorso novembre dalla nuova Giunta Municipale di Formia, una decisione, all’epoca, imprevista ed inattesa. E, invece, dopo due tentativi a vuoto, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce con la formula “il fatto non sussiste” ha assolto il responsabile del settore tecnico di Acqualatina (e più precisamente di responsabile della gestione e manutenzione delle condotte idriche dell’ente gestore) Ennio Cima dall’ipotesi reato, molto grave, di disastro colposo. A chiedere il rinvio a giudizio dell’alto funzionario di Acqualatina di 51 anni era stata il 18 gennaio la Procura della Repubblica di Cassino relativamente a quanto è avvenuto il 15 gennaio 2013 quando, sulla richiesta di numerosi solleciti di alcuni privati e dello stesso comune a far fronte ad una copiosa perdita idrica, si verificarono una frana in una zona fortemente urbanizzata e popolata e finanche l’evacuazione di un intero palazzo di proprietà del signor Luigi Assaiante nel tratto iniziale (ai civici 7-11) di via Santa Maria La Noce, nel quartiere medioevale di Castellone.

Da quel momento quel fabbricato rimase inagibile e il comune dovette finanziare i lavori di messa in sicurezza della zona rimuovendo la causa di quell’incredibile perdita idrica, interventi costati circa 50mila euro che per il comune di Formia diventarono 110 mila euro per i conseguenti danni d’immagine derivanti. Le indagini all’epoca partirono dopo una denuncia che Assaiante formalizzò davanti i Carabinieri della Stazione di Formia tre anni dopo gli eventi, il 6 aprile 2016. La consulenza del privato (parte offesa insieme all’Ato 4) , curata da un noto professionista di Formia, è stata ribaltata dalla sentenza del Gup Di Croce secondo la quale “non si sono verificati né il crollo dell’immobile (la solo il pericolo di tale evento) né la frana cui fa cenno nel capo di imputazione bensì un mero smottamento del terreno”. Si tratta di una differenza non solo formale ma anche sostanziale, peraltro evidenziata da due sentenze del 6 febbraio e del 19 giugno 2018 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione secondo le quali “per la configurabilità del reato di disastro colposo è necessario che l’evento si verifichi diversamente dall’ipotesi dolosa nella quale la soglia di punibilità è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dall’articolo 434 del codice penale”.

Insomma, il Gup Domenico Di Croce non lo dice chiaramente ma arriva ad ipotizzare come la Procura di Cassino abbia sbagliato il capo di imputazione per il quale finì indagato l’ingegner Ennio Cima, assistito nel corso dell’udienza preliminare dall’avvocato Grazia Volo. Eventualmente andava derubricato il reato e a finire sotto processo sarebbero dovuto essere, invece, il progettista dell’edificio del condominio “Parco Aurora” e di una costruzione attigua. Per illustrare la costituzione di parte civile nel procedimento penale contro l’ingegner Cima la Giunta Villa lo scorso novembre redasse e pubblicò un comunicato stampa in replica al quale il funzionario di Acqualatina dichiarò di “essere un semplice ingegnere che – lo possono testimoniare tutti i sindaci con cui ho a che a fare – si mette sempre a disposizione dei problemi dei comuni dell’Ato 4”. Cima, dopo il non luogo a procedere del Gup Di Croce, non sottoscriverà o non farà fare alcun comunicato. Invierà la sua sentenza di assoluzione all’avvocatura e alla Giunta municipale di Formia.

Saverio Forte