Tribunale di Cassino

Formia / Causa di lavoro, condannata società di commercializzazione di prodotti alimentari di Itri

Cronaca Formia Itri

FORMIA/ITRI – Non solo procacciatore d’affari ma autentico dipendente nel vendere e consegnare, soprattutto nella zona di Anagni, in provincia di Frosinone, i prodotti alimentari che promuoveva. E così che il giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino Annalisa Gualtieri ha condannato con una sentenza, che sicuramente farà giurisprudenza, una nota società di commercializzazione di prodotti alimentari di Itri al pagamento di oltre 50mila euro, più le spese legali che superano i 4000 euro, a favore di quello che inizialmente era un collaboratore di Formia. Il giovane, assistito dagli avvocati Daniele Lancia e Francesco Ferraro, ha chiesto ed ottenuto che il Tribunale di Cassino gli riconoscesse la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società di Itri dal 4 ottobre 2012 al 9 aprile 2014, data in cui si dimise per giusta causa.

Al lavoratore il Tribunale di Cassino ha applicato le disposizioni contrattuali previste dal contratto nazionale di lavoro del settore “Terziario, viaggiatori e piazzisti”. L’uomo non doveva percepire soltanto il 2% delle provvigioni rispetto alle somme incassate relativamente agli affari procacciati ma anche quanto previsto dal lavoro straordinario, la 13a e 14a mensilità, le festività non godute, le indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e finanche il Tfr per un ammontare che supera i 55mila euro.

L’ex procacciatore d’affari ha dimostrato di essere andato oltre il contratto originale per il quale aveva iniziato sette anni fa la collaborazione. E cioe di aver svolto le mansioni di trasporto e consegna dei prodotti presso i clienti, di redigere le fatture ed altri documenti riepilogativi, di osservare un orario di lavoro dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 19.30 avvalendosi di un automezzo, di un badget e degli indumenti di lavoro e di seguire un itinerario stabilito dal datore di lavoro. L’uomo ha vinto questo contenzioso dimostrando di non aver percepito un’idonea e regolare retribuzione mensile adeguata alla qualità e qualità del lavoro prestato. Il suo stipendio fisso mensile, a titolo di rimborso spese, era pari a 500 euro cui si aggiungeva una somma variabile a titolo di provvigioni maturate nel mese
La società di Itri di commercializzazione di prodotti alimentari, assistita dall’avvocato Giuseppe Fiorillo, naturalmente, ha eccepito questa ricostruzione dei fatti specificando come l’ex rappresentante abbia cessato la sua collaborazione nel 2013 e ha precisato come la consegna di prodotti per la vendita avesse un carattere di mera occasionalità, in sostituzione del dipendente assente per ferie o malattia. Il contenzioso è stato aspro e la ditta condannata nella domanda riconvenzionale è arrivata a chiedere i danni all’ex procacciatore, oltre 1600 euro, le conseguenze procurate ad un furgone in seguito ad un incidente stradale – rimasto inattivo a lungo – verificatosi a Fondi il 28 maggio 2013.

Il procedimento ha visto alternarsi numerosi testimoni, soprattutto titolari di attività commerciali, bar e pizzerie delle province di Latina e Frosinone, e caratterizzarsi anche con la nomina di un perito contabile. Ma la dottoressa Annalisa Gualtieri è stato inflessibile nella sua sentenza: “ Dalla deposizione dei testi, infatti, è emerso in maniera chiara che il ricorrente svolgesse essenzialmente attività di trasportatore, consegnando i prodotti alimentari ai clienti che, con cadenze regolai, provvedevano ad ordinarglieli.” Anche alcuni colleghi di lavoro hanno ribadito in aula come il procacciatore d’affari di Formia “iniziava il lavoro di mattina con il carico sul furgone della merce da consegnare, per poi iniziare il giro delle consegne, sulla base di un programma di vendite prestabilito, e rientrare in serata presso il magazzino aziendale, dove ci si preoccupava di dividere, dal resto della merce ubicata in magazzino, quella da consegnare l’indomani”.

Un altro teste ha ricordato altri dettagli di questa situazione lavorativa. Il sistema di consegne dei prodotti alimentari era basato sui consumi medi dei clienti rilevando che, sostanzialmente, ”gli agenti partissero la mattina con un giro, prestabilito, di clienti da visitare e con un carico che rappresentava il consumo medio stimato di ognuno di essi, corrispondente, quindi, alla probabile richiesta: in caso di richieste diverse per quantità e qualità, la consegna viene “corretta” tornando dal cliente il pomeriggio stesso ovvero il giorno seguente”. Ha poi confermato che il rifornimento di carburante “avveniva all’interno dell’azienda come anche che il compenso è formato da un contributo fisso, pari ad euro 500,00 erogato a titolo di rimborso forfettario delle spese”. In Tribunale è comparso liberamente anche il legale rappresentante della società di Itri e ha confermato come la principale attività svolta dal ricorrente “fosse quella di trasporto e consegna di generi alimentari, distinguendo, all’interno dell’organico aziendale, la presenza di trasportatori dipendenti e non dipendenti, confermando le modalità di pagamento del ricorrente senza tuttavia ricordare né la somma che gli veniva corrisposta né a che titolo. Ha poi ribadito la totale libertà di orario di cui godeva il ricorrente che, sostanzialmente, poteva andare a lavorare in giornate a suo piacimento, senza dover avvertire nessuno in caso di impedimento e decidendo a sua totale discrezione il giro di consegne da fare”. Per il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cassino queste dichiarazioni “sono tutte incompatibili sia con quanto è emerso dall’attività istruttoria, la quale ha delineato un sistema di suddivisione del lavoro per zone, il cui tragitto è predeterminato dal datore di lavoro, con orari predeterminati e seguiti da tutti i trasportatori, sia in ragione della natura dei prodotti da consegnare (si parla di prodotti alimentari freschi a piccole realtà commerciali) sia dell’alta frequenza di consegna indispensabile per garantire la freschezza del prodotto”.

“Il dato probatorio emerso – ha scritto ancora nella sua sentenza la dottoressa Gualtieri recependo le istanze di parte civile degli avvocati Lancia e Ferraro – è stato quello di un rapporto di lavoro con mansioni continuativamente espletate di trasportatore, utilizzando mezzi aziendali ed avvalendosi dell’organizzazione datoriale (si pensi al tragitto predeterminato ed al parco clienti consegnato all’inizio del rapporto di lavoro), su una zona, anch’essa predefinita dal datore di lavoro, nell’osservanza di un orario certamente eterodeterminato perché risultante dalla zona assegnata e dalla frequenza richiesta delle consegne, cui certo il ricorrente non poteva arbitrariamente sottrarsi. Il Tribunale di Cassino, infine, ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla società di Itri relativamente al danno provocato dall’ex procacciatore in occasione dell’incidente stradale di Fondi in cui fu coinvolto (si parla di “comportamento colposo”) il furgone di cui era alla guida… anche se, all’epoca dei fatti, non ricevette “alcuna specifica contestazione”.

Saverio Forte