Cronaca

Ventotene / Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’ex vicesindaco Sportiello

VENTOTENE – E’ in salvo definitivamente la consiliatura al Comune di Ventotene. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato con una sentenza ad hoc l’ordinanza del Tar del Lazio- sezione di Latina che lo scorso ottobre aveva respinto un mirato ricorso dell’ex vice-sindaco ed ex assessore al demanio marittimo Modesto Sportiello e, ad adiuvandum, di un gruppo di cittadini isolani che chiedevano, tra le altre cose, di annullare la delibera d’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018, la numero 33 del 12 agosto 2018, l’atto amministrativo cardine del prosieguo – come quelli che hanno una natura contabile – della consiliatura sulla seconda isola pontina.

L’ex “vice” del sindaco Santomauro aveva chiesto che il Consiglio di Stato si pronunciasse sulla legittimità della delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di quella di Giunta municipale n. 77 del 10 luglio 2018 che aveva definito la destinazione delle somme accantonate nel risultato di amministrazione per decadenza vincolo; della deliberazione di Giunta numero 81 del 14 luglio 2018, avente ad oggetto il documento unico di programmazione (DUP) del periodo 2019-2021e, soprattutto, della deliberazione del Consiglio numero 23 del 3 luglio 2018 che licenziava un più accomodante funzionamento del consiglio comunale grazie al quale le delibere si ritenevano approvate con 5 voti favorevoli anziché con sei…

Modesto Sportiello

Il consiglio di Stato si è uniformato al pronunciamento del Tar che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Sportiello per carenza di legittimazione attiva e di interesse in quanto lo stesso amministratore, assistito dall’avvocato Orazio Abbamonte, non ha saputo dimostrare come le diverse delibere consiliari e di Giunta da lui stesso impugnate “abbiano leso in qualche modo leso le sue prerogative individuali inerenti la sua carica elettiva.”. Naturalmente davanti il consiglio di Stato si sono costituiti anche l’amministrazione comunale (attraverso l’avvocato Stefano Tarullo), il Ministro degli Interni e la Prefettura di Latina (assistiti dall’avvocatura dello Stato) ma i giudici del secondo grado della magistratura amministrativa, dopo il Tar, hanno anche aggiunto che… “neppure la lamentata riduzione del numero di consiglieri richiesto ai fini della formazione del quorum costitutivo del consiglio comunale può ritenersi misura specificamente lesiva delle attribuzioni individuali del signor Sportiello, perché non gli preclude né gli rende più difficoltoso l’esercizio delle prerogative connesse al mandato ricevuto dagli elettori.

Quella instaurata dall’ex vice-sindaco di Ventotene è stata dunque una durissima battaglia legale ma la Prefettura di Latina già lo scorso 6 agosto aveva dichiarato in una lettera che “gli atti adottati dall’ente locale non sono soggetti al controllo della Prefettura e che eventuali vizi di illegittimità possono essere sollevati esclusivamente dinanzi ai competenti organi giurisdizionali”. Sportiello, nello specifico, aveva chiesto di annullare soprattutto la delibera riguardante l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (sollecitando – come detto – la conclusione anticipata della consiliatura) ipotizzando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 141 e 193 del decreto legislativo 267 del 18 agosto oltre che degli articoli 21, 71 e 72 dello Statuto del Comune di Ventotene e un eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, efficienza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato – presidente Giuseppe Severini, consigliere estensore Umberto Realfonzo, consiglieri Raffaele Prosperi, Stefano Fantini e Giovanni Grasso – ha rigettato dunque le accuse del consigliere Sportiello laddove aveva sostenuto come la paventata riduzione del quorum dei consiglieri necessario per l’approvazione delle delibere consiliari – passata da sei a cinque voti – sarebbe stata lesiva per il suo mandato amministrativo, insomma la sua azione politica “sarebbe stata significativamente depotenziata”

Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso di Sportiello, ha formulato, seppur indirettamente, una durissima reprimenda nei suoi riguardi… “In secondo luogo la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo le deliberazioni dello stesso Consiglio comunale – si legge nella sentenza – è astrattamente limitata ai soli casi in cui vengano formalmente in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. Deve nel caso escludersi che la modifica del quorum funzionale in esame leda un qualche legittima prerogativa politico-amministrativa del consigliere comunale, che può scegliere liberamente di essere presente o di non presenziare alle riunioni, senza con questo pretendere di causare sistematicamente il ritardo o l’arresto della funzionalità dell’organo consiliare”.

E ancora: “ Il ruolo primario -e la relativa responsabilità nei confronti degli elettori – del Consigliere comunale non si limita all’approvazione di delibere – sottolinea ancora la sentenza del Consiglio di Stato – ma riguarda del pari l’attività di indirizzo e controllo consiliare sull’attività del sindaco e della giunta, nonché una attività ispettiva sull’operato degli uffici nei termini stabiliti dalla legge. Non è dunque ammissibile un gravame per l’annullamento di un atto che non pregiudica la possibilità del Consigliere comunale a non intervenire alle sedute, ma fa solo impedisce che la sua assenza abbia effetti paralizzanti per l’intero Consiglio e, in ultimo, per il buon governo dell’attività amministrativa del Comune.” In definitiva le delibere impugnate non ledevano né le prerogative individuali inerenti il consiglio comunale di Ventotene né un interesse personale, attuale e differenziato, del consigliere comunale.

Saverio Forte

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