Minturno / Mensa scolastica, gli operatori minacciano lo sciopero per il nuovo appalto

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MINTURNO – Minacciano lo sciopero i dieci operatori della mensa scolastica di Minturno che vedono ipotecato il loro futuro lavorativo. Nocciolo della questione è il nuovo appalto. In queste settimane stanno giungendo dei quesiti da parte delle ditte interessate alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione destinato alle scuole dell’infanzia e primarie di Minturno e Scauri e al Centro diurno per diversamente abili “Arca di Noè”. In particolare, nel quesito n. 1 si chiede “di pubblicare l’elenco del personale, con relativa qualifica, monte ore settimanale e livello di inquadramento, che il nuovo appaltatore, in caso di aggiudicazione, è tenuto a riassorbire”. L’attuale organico prevede sei addetti al servizio mensa, un cuoco, due secondi cuochi e un autista. La risposta del Comune di Minturno non ha convinto i lavoratori, perché si paventa un mancato riassorbimento del personale attualmente assunto dall’azienda “Dussmann Service srl”. Infatti, viene scritto che “in relazione al personale impiegato attualmente per l’espletamento del servizio in questione, si precisa che, in caso di aggiudicazione, la ditta appaltatrice non è tenuta a riassorbirlo. Gli atti di gara non prevedono, infatti, alcuna clausola sociale”.

I RILIEVI DEL SINDACATO FISASCAT CISL
Sul caso è intervenuto il segretario provinciale Fisascat Cisl, Gabriele Cardillo La Vammana, che ha inoltrato una lettera all’amministrazione comunale, nella quale non manca di evidenziare le proprie perplessità per la risposta fornita che lascia intendere il licenziamento dei dieci operatori della refezione scolastica.

“Attualmente, per quanto attiene agli aspetti giuslavoristici – spiega il segretario – la successione negli appalti tra imprese trova la sua disciplina soprattutto nell’ambito della contrattazione collettiva, la quale talvolta giunge a prevedere in materia delle vere e proprie “clausole di protezione” (definite anche “clausole sociali” o di “riassunzione”) a favore dei lavoratori, nella fattispecie il personale impiegato attualmente per l’espletamento del servizio in questione è inquadrato nel CCNL TURISMO parte Pubblici esercizi , nel CAPITOLO XII Art.331 al 340 oltre che nelle premesse contrattuali prevede le clausole di salvaguardia, specificando in più punti che le parti confermano che per i centri di cottura viene applicata la normativa dei cambi di gestione, questo supera l’omissione agli atti di gara di tale clausola sociale”.

“La sussistenza invece di tali clausole all’interno del CCNL di appartenenza – prosegue – determina il sorgere di un obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante: quest’ultima sarà infatti chiamata a rilevare il personale precedentemente occupato dall’appaltatore uscente secondo le modalità espressamente individuate all’interno del contratto collettivo. La finalità delle “clausole di protezione” è chiara: garantire la salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati nell’appalto, cosa che dovrebbe essere nel dovere civico di tutti, ma in particolare delle istituzioni attori primari nel rispetto dei diritti del lavoratore, da certe affermazioni invece si percepisce una sorta di scorrettezza istituzionale”.

“Come noto dai media nazionale, infatti – continua la lettera – il fenomeno dei cambi di appalto frequentemente comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese e sopra a tutto ricadute nell’economia famigliare dei lavoratori, in ragione di commesse a ribasso. Non si può infatti trascurare come l’obbligo giuridico per l’azienda subentrante di assunzione diretta del lavoratore (in base alle previsioni contenute nel contratto collettivo) determini la conseguente possibilità per il lavoratore di adire all’Autorità giudiziaria in caso di inottemperanza. Alla luce di quanto esposto va rilevato che l’ordinamento, pur non disciplinando direttamente il meccanismo del cambio di appalto previsto dalla contrattazione collettiva, concede comunque adeguate tutele ai lavoratori, sia nei confronti del datore di lavoro che ne intima il licenziamento per la conclusione dell’appalto, sia nei confronti della società nuova appaltatrice”.

“Ci auspichiamo inoltre – conclude la lettera – che sia l’ente appaltante (il Comune di Minturno) che l’impresa subentrante rispetti la disciplina cioè obbligo di assunzione del personale attualmente impiegato nell’appalto, non sottovalutando anche l’aspetto professionale acquisito da questi lavoratori, che costituisce un patrimonio comune da valorizzare considerando anche l’importanza dell’utente finale”.

LA REPLICA DEL COMUNE DI MINTURNO
Non è mancata la risposta da parte del Comune di Minturno alla lettera della Fisascat Cisl. “Questa amministrazione – si legge nel documento a firma del responsabile del servizio Antonio Lepone – ha inteso applicare quanto stabilito nell’art. 50 del D.Lgs.n.50/2016: ‘Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 percento dell’importo totale del contratto’. Inoltre si segnala che il Consiglio di Stato ha sempre affermato che la cosiddetta ‘clausola di riassorbimento’ debba interpretarsi conformemente ai principi nazionali e comunicati in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriorimente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà di impresa, riconosciuta e garantita dall’art.41 della Costituzione. Tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libert di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n.5890/2014). In precedenza la mensa veniva organizzata con personale comunale. Il nuovo appalto ha fornito all’impresa aggiudicataria la possibilità di utilizzare lavoratori assunti allo scopo, diversi da quelli impiegati nella gestione interna dell’Ente. In base a questo principio, il passaggio di cantiere è considerato libero, poiché la durata del contratto di lavoro per gli addetti al servizio è di 10/11 mesi, tenendo presente che, in quelli di settembre, giugno e luglio, l’attività giornaliera si attesta sulla produzione di 10/15 pasti”.