Cotral, assunzione della figlia del sindaco Bartolomeo: M5S denunciano alla Corte dei Conti

Formia Politica

FORMIA – I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio Silvia Blasi, Devid Porrello, Gaia Pernarella, Davide Barillari, Valentina Corrado, Silvana Denicolò e Gianluca Perilli hanno sporto denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti in merito all’assunzione della figlia del sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo, in qualità di addetta stampa della Cotral Spa. Un lungo e dettagliato dossier che tutti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto unitamente all’avvocato Paolo Morricone.

“La denuncia – spiega i militanti del M5S di Formia – risale al 18 marzo scorso, ma per questioni di opportunità e rispetto nei confronti della Corte, abbiamo atteso che la stessa avesse almeno il tempo di esaminare il caso. Tutto è iniziato con una proposta di interrogazione regionale del meetup Formia 5 Stelle inoltrata poco più di un anno fa. Subito dopo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno recepito l’interrogazione e inoltrato una segnalazione / denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti per danno erariale. Oltre ai vertici del COTRAL spa, i rappresentanti del M5S hanno denunciato anche i dirigenti e funzionari della Regione Lazio che avrebbero dovuto controllare la legittimità degli atti (controllo analogo).

I consiglieri regionali del M5S, infatti, scrivono: “In relazione a tale mancanza, venendo in rilievo anche la violazione del regolamento regionale sul controllo analogo, la Regione avrebbe dovuto esperire, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c., l’azione di responsabilità contro gli amministratori della Società, in sede di corretto esercizio dei poteri di controllo analogo”.

Nel caso specifico, quello relativo all’assunzione della figlia del sindaco di Formia, i consiglieri scrivono: “Si denuncia, tra le altre assunzioni anomale, quella relativa alla Sig.ra Irene Bartolomeo, quale addetto all’ufficio stampa, per l’esorbitante cifra di 60.000 euro anno lordi (cfr. verbali del c.d.A. di Co.Tra.L. S.p.A. del 5/3/2015, del 24/3/2015 e del 24/4/2015). La predetta è stata inizialmente assunta con delibera del C.d.A. del 5/3/15 per chiamata diretta, per poi essere riassunta il 24/4/2015, dopo il parere negativo del Controllo Analogo della Regione Lazio. Se non che, anche la seconda procedura che ha portato all’assunzione definitiva della Sig.ra Bartolomeo si apparsa anomala, anche a fronte del fatto che, anzitutto, Co.Tra.L. S.p.A. non si è per nulla premurata di vagliare la possibilità di offrire l’incarico di addetto stampa a un suo dipendente interno. A tale riguardo, giova ricordare i limiti alle assunzioni posti dall’art. 16 bis del decreto legge n. 95/2012, in relazione ai quali la circolare ASSTRA n. 261/2012 del 9/8/2012 raccomanda, sub pag. 9, “l’adozione di comportamenti prudenzialmente rispettosi delle disposizioni in materia di assunzioni e di contenimento delle spese di personale. Si ribadisce l’opportunità di richiedere alle proprie amministrazioni controllanti indicazioni specifiche circa il regime da seguire”. D’altro canto, secondo quanto chiarito da codesta Ecc.ma Corte (cfr. deliberazione n. 143/2013/PAR del 26/6/2013), alle assunzioni di Co.Tra.L. S.p.A. trovano applicazione i principi di cui all’art. 35, 3° comma, del D. Lgs. n. 165/2001, tramite il rinvio operato dall’art. 18 del decreto legge n. 112/2008 e dall’art. 3 bis, 6° comma, del decreto legge n. 138/2011 e, quindi, la pubblicità, l’imparzialità e la comparazione oggettiva delle procedure di reclutamento, oltre ai principi di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 in materia di utilizzo del contratto a termine, che può e deve avvenire solo per esigenze “temporanee” ed “eccezionali”. Premesso quanto sopra, dai documenti in possesso degli scriventi, si evince che la procedura di reclutamento della Sig.ra Irene Bartolomeo è stata contrassegnata solamente da astratta pubblicità, mentre non è dato sapere quale specifica comparazione tra curricula sia stata effettivamente espletata, sulla base, peraltro, di quali criteri oggettivi (ammesso questi siano stati previamente definiti e poi rispettati). Sotto altro profilo, ai fini dell’assunzione a termine a tre anni della Sig.ra Bartolomeo, non sono state descritte compiutamente le esigenze “temporanee” ed “eccezionali” contemplate dal sopra citato art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001. Oltretutto, dato lo stato di crisi finanziaria di Co.Tra.L. S.p.A. descritto dalle relazioni del Collegio Sindacale che hanno accompagnato i bilanci del Co.Tra.L. S.p.A. per gli anni 2011 e se., potrebbe sembrare quantomeno inopportuno, se non, più realmente, dannoso, assumere un addetto stampa per l’esosa cifra di cui sopra (60.000 euro annui). E’ doveroso, infine, sottolineare che la Commissione Tecnica che ha valutato la Sig.ra Irene Bartolomeo in data 3/6/2015, composta come da lettera di nomina prot. Interno Co.Tra.L. S.p.A. n. 7504 del 30/4/2015, non pare essere stata costituita in conformità alle prescrizioni della lettera “e” del 3° comma dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla (illegittimamente) pretermessa presenza di “esperti di provata competenza nelle materie di concorso”. Basti pensare, a tale riguardo, al fatto che, dei tre membri della Commissione di Valutazione indetta da Co.Tra.L. S.p.A., uno è un legale, senza alcuna apparente attinenza con l’attività di addetta stampa da giudicare. Si ritiene, d’altronde, che anche gli altri due componenti della predetta Commissione non siano in possesso di comprovata competenza in materia di pubblicità e rapporti con la stampa”.

In parole povere l’assunzione dell’addetta stampa del COTRAL spa è avvenuta in totale spregio delle norme, con commissioni esaminatrici “particolari” e con la Regione Lazio accondiscendente. Uno stipendio da 5 mila euro al mese, percepito senza aver svolto alcun concorso pubblico, ma semplicemente una selezione che confermava la “chiamata diretta” di qualche mese prima, è quanto di più illegittimo possa esistere nell’ambito delle assunzioni nelle società partecipate.

Ma i consiglieri regionali del M5S ricordano che il danno erariale, ovvero il danno alle casse del sistema pubblico, è da attribuire anche alla Regione Lazio:

“In relazione alla possibile responsabilità erariale della Regione Lazio, ci sia consentito di ricordare che: “Dei danni provocati da azioni illecite degli amministratori di Società aventi forma privatistica (anche se partecipate da enti pubblici), costoro rispondono direttamente ai singoli soci ovvero alla Società, abilitati ad ottenerne il ristoro soltanto mediante gli strumenti forniti dal codice civile; sicchè, da ciò consegue che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l’esercizio delle opportune azioni civili; se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l’ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l’azione del procuratore contabile nei confronti, non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, ma di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione” (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. Giurisdiz., 24/6/2010, n. 1235)”.

Una segnalazione / denuncia, quella dei consiglieri regionali del M5S, tesa a verificare

“profili di responsabilità erariale degli amministratori o dirigenti di Co.Tral.L. S.p.A. ovvero dei vertici politici e amministrativi della Regione Lazio, si attivi al fine dell’accertamento della stessa e del conseguente ristoro dei danni patiti dal pubblico erario regionale”.

Ora non resta che attendere gli sviluppi dell’inchiesta della Procura Generale della Corte dei Conti, auspicando che almeno la Corte dei Conti ponga fine una volta per tutte a queste assunzioni “anomale”, al di fuori delle norme e che favoriscono sempre e solamente le stesse parti politiche”.