Formia / Rifugiati politici, affidamento accoglienza: il Tar legittima la scelta della società “Diaconia”

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FORMIA – Effettuando un dietro front a 180° gradi, la sezione di Latina del Tar legittima la decisione del comune di Formia di affidare, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’affidamento del servizio di accoglienza e integrazione di 25 soggetti titolati di protezione internazionale e rifugiati politici per il periodo 1 luglio 2021-31 dicembre. Sarà la società “Diaconia” di Frosinone che aveva partecipato ad un appalto espletato dal comune, ai sensi di quanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 7 aprile 2021 e su quella Europea il giorno dopo, grazie ad un finanziamento comunitario di ben 902mila euro.

La “Diaconia”, una cooperativa sociale gestrice dal 2004 delle attività e i servizi della Diocesi di Frosinone-Veroli e Ferentino, aveva avuto la meglio sul Gus, il Gruppo umana solidarietà “Giudo Pulletti” di Macerata, che, reduce dallo svolgimento a Formia di questo importante e delicato servizio di accoglienza, aveva deciso, attraverso l’avvocato Federico Massa, di impugnare l’esito della gara pubblica contemplata nella determinazione dirigenziale del comune di Formia numero 1198 del 12 luglio scorso. La procedura fu aggiudicata con 92,53 punti a “Diaconia” che, a fronte del punteggio (88,60) attribuito al Gus, si era impegnata nei confronti del comune di Formia a mettere a disposizione “Una/o più strutture di accoglienza”, insomma gli appartamenti e alloggi necessari per ospitare i 25 rifugiati politici assegnati dal Viminale.

Di Fronte ad una richiesta di chiarimenti inoltrata da un concorrente , la stazione appaltante il 7 maggio 2021, specificò che in merito al possesso di questo requisito “il concorrente può presentare anche una dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, la disponibilità immediata o comunque entro e non oltre la data prevista per la consegna del servizio, di immobili riservati all’accoglienza degli ospiti che siano conformi in ordine a destinazione, a vigenti normative […] e che siano ubicati nel territorio comunale”.

Il gruppo “Gus” si classificò secondo ed il 10 agosto dello scorso anno impugnò al Tar l’esito della gara d’appalto perché l’aggiudicataria- a suo dire – era carente del requisito di capacità tecnico e professionale e perché il chiarimento che ha consentito ai concorrenti di presentare una dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, la disponibilità immediata (o comunque entro e non oltre la data prevista per la consegna del servizio) degli alloggi previsti dal bando era illegittimo.

“Infatti, si tratterebbe di un atto modificativo e non esplicativo della lex specialis, poiché introduce la possibilità di maturare il requisito tecnico-professionale anche dopo l’aggiudicazione, sì da rendere l’offerta condizionata alla successiva acquisizione e indeterminata, perché una delle sue componenti resta meramente virtuale. Inoltre, l’offerta formulata sulla sua base sarebbe inidonea a produrre effetti sostanziali, perché l’acclarata insussistenza dell’attuale disponibilità di strutture per l’accoglienza si risolverebbe, a ben vedere, nell’impossibilità per il seggio di gara di esprimere un punteggio sulla loro qualità”.

In effetti il Gus aveva citato la dichiarazione resa da Diaconia recante “un impegno generico a mettere a disposizione strutture idonee ai fini dell’esecuzione del servizio, senza ulteriori precisazioni”.  Il Comune di Formia manifestò le sue riserve in ordine a questa eccezione ed inevitabile fu la decisione del “Gus” di chiedere al Tar la sospensiva sull’esito della gara d’appalta conclusa in piena estate. Diaconia, controbattendo alle riserve del “Gus”, aveva dichiarato di aver stipulato in data 15 luglio 2021 due contratti preliminari per la locazione di altrettanti immobili da utilizzare per lo svolgimento del servizio, aventi le caratteristiche ed i requisiti indicati nell’offerta; di aver consegnato il servizio con decorrenza 1 agosto 2021 e scadenza 31 dicembre 2023 e di aver stipulato in data 1° agosto 2021 i contratti definitivi di locazione degli immobili necessari per l’esecuzione del servizio.

Il Tar il 17 settembre 2021 accolse la domanda di tutela cautelare proposta dal Gus semplicemente perché l’aggiudicataria Diaconia non aveva ancora la disponibilità degli alloggi dove espletare il servizio. Il Consiglio di Stato, sezione V, con un’ordinanza del 12 novembre 2021 numero 6151 ha riformato la decisione cautelare assunta dal Tar rilevando, tra l’altro, che “la disponibilità degli alloggi sembra essere requisito di esecuzione e non di partecipazione”. Il 9 febbraio scorso il Tar di Latina entrando nel merito ha riabilitato l’offerta della Diaconia (assistita dall’avvocato Antonio Gentile) e legittimando contestualmente l’operato del comune di Formia,che si è costituito in giudizio attraverso l’avvocato Sabrina Agresti dell’avvocatura interna, ha definito infodato il ricorso del “Gus”.

Soprattutto affermando come la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti “non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara ma una sorta d’interpretazione autentica con cui chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile”. In sintesi, i chiarimenti, infatti, operano “a beneficio di tutti e laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio della partecipazione non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della suddetta lex specialis, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione . Nel merito, l’unico complesso motivo di doglianza articolato dal Gus -hanno scritto nella sentenza il presidente della prima sezione del Tar di Latina Antonio Vinciguerra, il consigliere Roberto Maria Bucchi e l’estensore Valerio Torano – è infondato “perché la disponibilità di alloggi idonei all’accoglienza degli ospiti prescritta dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto, come interpretati dai chiarimenti dell’Amministrazione, costituisce, a ben vedere, un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla procedura.

Secondo una consolidata giurisprudenza, costituiscono requisiti di esecuzione e non di partecipazione i mezzi (strumenti, beni, attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione negoziale promessa alla stazione appaltante, da possedersi al momento dell’esecuzione o, per meglio dire, della stipulazione del contratto. Con questa conclusione: la disponibilità degli alloggi in parola è un requisito di esecuzione dell’appalto, che l’aggiudicatario deve possedere alla data di inizio dell’attività, sotto pena di decadenza dalla stessa aggiudicazione.