Formia / Il Tar boccia la richiesta dell’indennità milionaria dell’ex dirigente dell’ufficio tecnico

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FORMIA – Il comune di Formia può tirare un sospiro di sollievo. Non dovrà riconoscere al suo ex e storico dirigente del settore tecnico, l’ingegnere Osvaldo Ciufo, quasi un milione e trecento di indennità. Lo ha sentenziato la prima sezione del Tar del Lazio – presidente Antonio Vinciguerra, consigliere Antonio Massimo Marra ed il referendario Valerio Torano – respingendo la richiesta che il professionista aveva proposto nel 2011 quale risarcimento danni per il trasferimento dalla ripartizione tecnica decisa nel gennaio 1994 dall’allora sindaco di Formia Sandro Bartolomeo. Al comune governava da un mese appena una Giunta di centro-sinistra vincitrice da qualche mese delle elezioni amministrative e l’ente non era ancora uscito dal drammatico “tunnel” in cui era piombato, quella della stagione della presunta “tangentopoli formiana”.

Ciufo venne iscritto sul registro degli indagati della procura di Latina con le ipotesi di reato di corruzione e concussione, da qui la decisione – nell’aria – del primo sindaco postcomunista della storia amministrativa di Formia di punire “l’ingegnere” destinandolo al comando della Polizia locale che si occupava anche di servizi sociali e di scuola. Fu un provvedimento clamoroso, un segnale del nuovo corso politico appena insediatosi con Ciufo costretto – come dichiarava con un mix di sarcasmo e di amarezza – a staccare i ticket per far pranzare i bambini nelle scuole di Formia. Fu un’umiliazione per uno degli uomini – all’epoca – più potenti di Formia e, forse, dell’intera provincia. Il motivo? “La gravità dei reati contestati avrebbe reso incompatibile la sua permanenza alla direzione del Settore.”. L’ordine del servizio del sindaco Bartolomeo fu impugnato al Tar da Ciufo che si prese una doppia rivincita anche davanti la quinta sezione del Consiglio di Stato, non tanto nella sostanza quanto nella forma perché l’amministrazione comunale commise un errore marchiano naturalmente fatto evidenziare nei due gradi di giudizio dall’avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio: dimenticò di comunicare al responsabile della ripartizione tecnica del comune l’avvio del procedimento…

Osvaldo Ciufo

La storia è sempre “magister vitae”, il tempo resta galantuomo e il 15 febbraio 1996 l’inchiesta penale si concluse con il proscioglimento di Ciufo in istruttoria ma, nonostante ciò, il professionista non venne reintegrato nella direzione del servizio che aveva guidato ininterrottamente dal 1974… Quella per Ciufo fu un’autentica mazzata, sia sotto il profilo sia economico (per i diversi trattamenti connessi agli incarichi ricoperti), sia morale “per le lesioni all’immagine professionale e pubblica a causa dell’atteggiamento tenuto nei suoi riguardi – recita ora la sentenza del Tar – dal Comune di Formia: atteggiamento che, infine, lo avrebbe determinato ad andare in quiescenza a far data dal gennaio 1997.” Trascorrono gli anni e Ciufo propose nel 2011 davanti il primo grado della magistratura amministrativa un’istanza per essere risarcito dei danni subiti, sotto ogni profilo.

Il Tar non decise e fece bene – a posteriori negli interessi economici del comune di Formia – ad attendere. Voleva conoscere la decisione della Corte Costituzionale circa la legittimità costituzionale dell’articolo 69 comma 7 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001 – quello di riordino della pubblica amministrazione – in base al quale: “Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. La Consulta, intanto, dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale di questo decreto legislativo e così il procedimento al Tar riprese con la costituzione in giudizio del comune attraverso il dirigente della propria avvocatura interna Domenico Di Russo. I giudizi amministrativi ora hanno sentenziato come Ciufo non nutra alcun diritto ad essere risarcito perché la sua istanza eventualmente andava presentata davanti il giudice del lavoro.

Insomma non il Tar non è competente sotto il profilo giurisprudenziale. E la ragione l’ha sottolineata il Tar di Latina. L’articolo 69 del decreto legislativo 165/2001, a sua volta sostitutivo di una norma del 1998, dispone che “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Insomma la responsabilità – se tale può essere definita di Ciufo e della sua difesa – è quella di aver presentato questa richiesta di ristoro con qualche mese di ritardo. Andava formalizzata eventualmente al Tar entro e non oltre il 15 settembre 2000….tra i salti di gioia – ora – dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Villa. Ciufo ha sfiorato il “triplete”, quello economico, il trofeo che forse più gli interessava… Ultima chance rimastagli è il Consiglio di Stato…sempre se avrà voglia e forza…

Saverio Forte