Sperlonga / Hotel “Grotta di Tiberio”, Reale chiede l’applicazione della sentenza sulla confisca amministrativa

Cronaca Sperlonga

SPERLONGA – Considerato il ‘padre’ di tutti i guai giudiziari dell’attuale sindaco di Sperlonga e due volte presidente della Provincia di Latina Armando Cusani, l’Hotel “Grotta di Tiberio” deve subire da parte del Comune del ritiro dei titoli autorizzativi rilasciati nel corso del tempo e la confisca amministrativa nel proprio patrimonio immobiliare per un’eventuale destinazione del bene “ad uso delle esigenze della collettività”. La duplice richiesta è stata formalizzata dall’attivo portavoce del movimento civico “Partecipazione attiva” Nicola Reale che, storico capogruppo dell’opposizione nei primi mandati amministrativi del sindaco Cusani, ha chiesto ora l’applicazione della sentenza numero 811 con cui il giudice monocratico del Tribunale di Latina Maria Assunta Fosso lo scorso 16 marzo ha dichiarato prescritto il procedimento penale di cui erano imputati, con l’ipotesi accusatoria di lottizzazione abusiva,il sindaco Cusani ed il suocero Erasmo Chinappi.

Il portavoce del movimento civico “Partecipazione attiva” ha firmato un durissimo esposto inviato, tra gli altri, al neo responsabile della ripartizione tecnica del comune di Sperlonga Pietro D’Orazio,alla direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, al Prefetto di Latina Trio, ai Carabinieri di Sperlonga, al gruppo Nucleo forestale provinciale di Latina e finanche al comando generale di Roma.Vi sostiene come nel procedimento penale dichiarato prescritto dal giudice Fosso alla luce di una precedente sentenza della Corte di Cassazione Cusani e Chinappi non siano mai stati assolti, nonostante due precise richieste avanzata dai rispettivi legali difensori con le formule “perché il fatto non sussiste” e “per non aver commesso il fatto”, ma lo stesso Tribunale, invece, ha trasmesso gli atti all’”autorità amministrativa per quanto di competenza”, insomma al comune di Sperlonga e,dunque, al sindaco Cusani stesso.

Nella circostanziata sentenza numero 811/2020 la dottoressa Fosso era stata chiara:“Il maturato decorso del periodo di prescrizione impone l’adozione nei confronti degli imputati di una sentenza di estinzione del reato agli stessi contestato, rilevato che dagli atti in possesso del Tribunale non emergono elementi dotati di evidenza probatoria tale da potersi addivenire al loro proscioglimento”. Il Tribunale di Latina era arrivato ad una conclusione: il reato – a suo dire – c’è ma non è più punibile essendo maturati i tempi di prescrizione del reato stesso. Ma c’è di più: a fronte del riconoscimento della propria impossibilità a procedere, il giudice Fosso aveva proposto, senza peli sulla lingua, di revocare i titoli autorizzativi rilasciati dal 1992 al 2005 – la concessione edilizia in sanatoria numero 5/1992, Il permesso a costruire numero 83/2004 e quello in variante nunero 52/2005) a favore dell’hotel “Grotta di Tiberio” e di confiscare il bellissimo albergo al chilometro 15 della strada regionale Flacca al patrimonio dello stesso comune di Sperlonga.. Le considerazioni tecnico-amministrative e giudiziarie che avanza il dottor Reale sono – secondo la sua versione sui fatti – sono chiare: “Nella disposizione del giudice Fosso – scrive al Prefetto, alla Regione, ai Carabinieri e allo stesso comune – è implicita ma del tutto evidente la sollecitazione al Comune di Sperlonga affinché proceda autonomamente “per quanto di competenza”. Il che significa solo e soltanto una cosa: che il Comune, trovandosi di fronte ad un reato di lottizzazione abusiva, non solo può e deve procedere al ritiro dei titoli autorizzativi, ma può e deve procedere alla demolizione per via amministrativa o alla confisca del manufatto”

E l’atto d’accusa del movimento civico “Partecipazione attiva” è ancor più presente quando scrive che “l’archiviazione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva nel caso di specie non equivale all’autorizzazione del complesso alberghiero a riprendere l’attività commerciale fino ad ora inibita. Si è di fronte al rilievo che sussista l’accertamento dell’assoluta illegittimità del complesso edilizio risultante dalla sentenza numero 841/12 del 2 luglio 2012 passata in giudicato”. La conclusione di Reale è questa: “appare doveroso” che il dirigente della ripartizione tecnica del comune, D’Orazio, in prosecuzione del procedimento amministrativo avviato dall’architetto Tiziana Di Fazio (all’epoca responsabile dello stesso settore urbanistico del comune) nell’aprile dell’anno 2018, “proceda prima alla revoca e/o all’annullamento dei titoli edilizi rilasciati a favore del complesso alberghiero, compresa la concessione edilizia in sanatoria n.5/92 rilasciata in assenza del parere dell’Astral”.

Perché? L’intervento abusivo sarebbe stato consumato nel 1980, così come dichiarato dall’allora amministratore della società proprietaria dell’allora ristorante “Grotta di Tiberio”, Gerardo Manzi, all’indomani dell’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 40 metri dalla strada Regionale Flacca. Insomma se un privato avesse voluto edificare qualcosa in quel tratto lungo la riviera di levante di Sperlonga avrebbe dovuto chiedere il parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, all’epoca la Regione. Il movimento civico “Partecipazione attiva”,pertanto, sollecita di dare un seguito al procedimento sanzionatorio avviato dall’architetto Tiziana Di Fazio che potrebbe concretizzarsi “doverosamente e legittimamente” – sono i due avverbi a cui fa ricorso il portavoce Reale – con la confisca amministrativa del complesso alberghiero contestando obbligatoriamente l’illecito di lottizzazione abusiva che, ai sensi dell’articolo 30 del testo unico dell’Edilizia n.380/2002, è considerato illecito di carattere permanente ed imprescrittibile. Queste richieste saranno accolte nel momento in cui l’albergo di proprietà del suocero del sindaco di Sperlonga starebbe per aprire i battenti nelle fasi iniziali della stagione turistica più critica di sempre, quella legata all’emergenza sanitaria ed economica del Covid 19? Dagli ambienti difensivi del sindaco Cusani e del suocero Erasmo Chinappi filtra questa considerazione: l’iniziativa dello storico avversario Nicola Reale in consiglio comunale rappresenti una forte strumentalizzazione politica (“i titoli autorizzativi risalenti a diversi anni fa non possono essere essere dichiarati decaduti senza alcuna impugnazione di chicchessia”) nelle fasi iniziali di una lunga campagna elettorale che terminerà nella primavera 2021 con l’elezione diretta del nuovo sindaco di Sperlonga ed il rinnvo del consiglio comunale: “Se questo è un pensiero del sindaco in carica – ha dichiarato Reale – stia tranquillo: l’anno prossimo, quando avrà 70 anni, non ci penso proprio a candidarmi a..nulla”.

Reale, replicando, affonda di nuovi colpi quando dice che “nonostante i numerosi esposti presentati negli ultimi anni da una molteplicità di soggetti, i dirigenti pro-tempore dell’ufficio tecnico comunale, succedutisi con inusuale frequenza al Comune di Sperlonga, hanno sistematicamente ignorato l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato penale dell’annullamento dei titoli autorizzativi viziati relativi alla costruzione dell’Hotel “Grotta di Tiberio”, così come irrevocabilmente accertato dalla Corte di Cassazione. A fronte delle omissioni denunciate da Reale,ha storicamente assunto particolare significato l’azione messa in opera dall’architetto Tiziana Di Fazio, la quale si limitò ad adottare nei confronti del responsabile dell’abuso, Erasno Chinappi Aldo Erasmo e del sindaco Cusani , “un atto abnorme, costituito dall’ordinanza numero 61 dell’8 maggio 2017, avente ad oggetto la condanna alla demolizione e rimozione delle opere abusive in relazione alla struttura alberghiera nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dell’ordinanza.

Il Tar del Lazio il 18 ottobre 2018 con la sentenza numero 00534/2018 pronunciandosi sul ricorso di Chinappi avverso la richiesta di annullamento dell’Ordinanza di demolizione n. 61, bacchettò lo stesso comune di Sperlonga: “ Inspiegabilmente anziché procedere sulla base degli elementi fornite da precedenti sentenze della Corte d’appello e della Corte di Cassazione ad una revisione critica in autotutela dei titoli legittimanenti la struttura in oggetto si è limitato ad emettere un ordine di demolizione sulla base dell’acritica acquisizione di una relazione risalente a sei anni prima, redatta da un consulente non appartenente all’amministrazione,al di fuori dell’esercizio dei poteri amministrativi di vigilanza e repressione degli abusi edilizi”.