FONDI – Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza l’Ordinanza odierna del Presidente della Regione Lazio (n. Z00020) avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi”.
La citata ordinanza annulla e sostituisce integralmente la n. 18 del 26 Marzo 2020 per l’esigenza di fornire indicazioni più puntuali.
L’adozione del provvedimento si è ritenuta necessaria, in ragione del susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire specifiche indicazioni anche utili al coordinamento tra queste e l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00012 del 19 Marzo 2020, ai fini del contenimento del contagio e di fornire maggiori chiarimenti.
In considerazione dei buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell’ordinanza regionale del 19 Marzo u.s. e del permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del Covid-19, si è ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio all’interno del Comune di Fondi e verso altre realtà, tenendo conto anche degli esiti del tavolo di confronto avvenuto il 26 Marzo u.s. tra Regione Lazio, Comune di Fondi, ASL di Latina e Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico, confermando e rafforzando ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19.
Con l’ordinanza odierna, ferme restando le misure statali di cui ai DPCM sinora emanati in merito all’emergenza nonché quelle regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, si adottano con riferimento al Comune di Fondi, con decorrenza immediata e FINO AL 5 APRILE 2020, le seguenti misure:
– CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
- divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale;
- divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
- a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune;
- b) per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità;
- c) per raggiungere i servizi sanitari del Comune di Fondi al solo fine di svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici indifferibili o comunque urgenti;
- d) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità, limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi;
- e) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020, da comprovare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e attestazione certificata dell’azienda di appartenenza;
– ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento;
- soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
- chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
– ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
- per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi si applicano le prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
- le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica dell’intero territorio comunale, pure svolte all’interno dell’area del MOF e connesse alla filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo, possono essere espletate anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti nell’ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI, etc.);
- il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 9 e 10 nel Comune di Fondi è autorizzato, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.