Respinta definitivamente la class action contro Acqualatina

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LATINA – Gli utenti-consumatori di Acqualatina non potranno chiedere il rimborso per le partite pregresse che, legate al canone idrico e a quelli della fognatura e della depurazione, erano state inserite in bolletta dal 2016. Lo ha deciso la prima sezione civile della Corte d’appello che, raccogliendo un mirato e circostanziato ricorso presentato dall’ente gestore, ha annullato la storica ordinanza del luglio scorso della decima sezione civile del Tribunale di Roma che, invece, aveva ammesso la class action presentata da un pool di legali contro il servizio idrico. I giudici d’Appello hanno ri-baltato, dunque, il verdetto di primo grado e, dunque, hanno accolto le rimostranze giuridiche dei legali di Acqualatina, gli avvocati Fabio Elefante, Antonio Auricchio, Daniele Vecchi e Ti-ziana Ferrantini, secondo le quali è legittima la voce delle ‘partite pregresse”, inserita in bolletta a partire dal 2016, sia per gli utenti già attivi nel periodo a cui le partite fanno riferimento, sia per coloro che non erano ancora utenti in quel periodo. La Corte d’Appello l’ha anche motivato: “Il servizio offerto ai consumatori dall’anno 2016 in poi è tale grazie ai costi sopportati dal gestore negli anni pregressi per l’esercizio, la manutenzione, i miglioramenti e gli investimenti eseguiti per il servizio di cui tutti gli utenti indistintamente, siano o meno nuovi, usufruiscono”. Insomma è stata rinnovata la legittimità delle voci apposte in fattura e per la Corte d’Appello non sus-siste né la violazione del principio di irretroattività né del principio di corrispettività.

Il pronunciamento della Corte d’appello è stato commentato positivamente dall’amministratore delegato di Acqualatina, Raimondo Besson. Ha ricordato come lo stesso Tribunale di Roma la scorsa estate avesse rigettato già 5 dei 6 punti della class action: “Ora – ha dichiarato Besson – anche l’ultimo punto residuo, quello relativo al rimborso delle partite pregresse, è stato ritenuto inammissibile. Si tratta di una decisione storica che fa giurisprudenza, nella gestione dei servizi pubblici italiani. Siamo sempre stati certi di aver agito nel pieno rispetto delle normative e ab-biamo atteso serenamente che la giustizia facesse il proprio corso.”

L’Ad Besson ha voluto ringraziare i legali che hanno assistito l’ente gestore, “ci hanno davvero supportato in questa vicenda”, e ha voluto ringraziare “tutti quei Sindaci e quelle Amministrazioni Comunali che hanno sempre manifestato solidarietà nei nostri confronti, certi della legitti-mità del nostro operato, senza il timore di fronteggiare una parte dell’opinione pubblica”. Acqualatina ha voluto sottolineare in una nota come “l’inserimento in tariffa delle partite pregresse sia stato deliberato dall’Autorità nazionale Arera, in tutta Italia, sulla base di criteri ben precisi, volti alla copertura di spese impreviste che non potevano essere preventivate, garantendo, così, l’equilibrio economico- finanziario delle gestioni e, quindi, il mantenimento di un servizio effi-ciente. Per tale motivo, non c’è mai stato alcun presupposto per poter intentare una class action di questo tipo, come sempre sostenuto pubblicamente da Acqualatina.”

Delusione e incredulità. Sono stati questi gli stati d’animo con cui il comitato della Class action contro Acqualatina, lo stesso che da mesi ha avviato la raccolta delle adesioni dei utenti per chiedere al Tribunale di Roma il rimborso delle partite pregresse: “La Corte d’Appello – si legge in una nota sottoscritta dagli avvocati Massimo Clemente, Vincenzo Fontanarosa, Christian Lombardi, Patrizia Menanno, Orazio Picano, Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli – ha ricono-sciuto, in maniera, a nostro avviso,errata la legittimità delle partite pregresse recependo in toto le tesi del gestore. Rispettiamo la sentenza ma rimaniamo convinti delle argomentazioni da noi de-dotte e che hanno trovato accoglimento innanzi al Tribunale di Roma e a molteplici altri Tribu-nali e Corti d’Appello d’Italia. L’ordinanza giunge solo oggi, a quasi quattro mesi dal deposito del reclamo, ben oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge e ciò, attesa la non sospensione degli effetti dell’Ordinanza di primo grado, ha indotto la prosecuzione della raccolta delle adesioni finora. ” Insomma non sarà più possibile aderire alla Class Action contro Acqualatina per il recupero delle componenti per partite pregresse e si discute ora come far rimborsare i cittadini-consumatori che avevano aderito alla richiesta di risarcimento prima che l’ente gestore ricorresse contro l’ordinanza di luglio dei giudici di primo grado di Piazzale Clodio. Ma il comitato non si scioglie. O almeno. Lo fa intendere nella parte conclusione della sua nota: “La nostra battaglia contro Acqualatina per una gestione trasparente ed efficace del servizio idrico nell’ATO4 e, più in generale, per la ripubblicizzazione dell’acqua continuerà in ogni sede, più forte di pri-ma,essendo già in corso di valutazione azioni giudiziarie alternative per tutelare tutti coloro che hanno creduto in questa battaglia di giustizia”.

Saverio Forte