Minturno / Il Partito Democratico chiede la revoca della convenzione con l’Ismef

MINTURNO – Il Partito Democratico ha inviato una lettera al commissario prefettizio del Comune di Minturno, Bruno Strati, e al Prefetto di Latina, Pierluigi Faloni, nella quale si chiede espressamente di procedere alla revoca convenzione con l’Ismef, che prevede il comodato d’uso gratuito dell’ex fabbrica Sieci e del Castello Baronale, riservandosi di inoltrare il documento anche alla Procura Generale della Corte dei Conti. Il documento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina da parte del candidato a sindaco Gerardo Stefanelli, affiancato dall’ex capogruppo consiliare del PD Mimma Nuzzo e dall’ex consigliere regionale Antonio Signore (CLICCA QUI PER IL RESOCONTO).

 

Di seguito la lettera integrale:

Premesso:

 

  • Che il Comune di Minturno è proprietario di un ex fabbrica di laterizi “Le SIECI” di Scauri, con annessi circa cinque ettari di terreno prospiciente il mare e la S.S. n.7 Appia, acquistata direttamente dal tribunale di Latina nel 1984 a seguito di procedura fallimentare e grazie ad un grosso contributo finanziario da parte della Amministrazione provinciale di Latina;

 

  • Che l’obiettivo del Comune è sempre stato quello di reperire le risorse necessarie ad un recupero e ad un riuso nel rispetto dei vincoli posti dalla legge;

 

  • Che proprio a tal fine la Regione Lazio nel 1991, su iniziativa dell’allora Presidente del Consiglio Regionale Antonio Signore, approvava la L.R n° 58/91, che prevedeva per l’ex fabbrica un “Progetto pilota di recupero di archeologia industriale”, a tal fine stanziando nelle leggi finanziarie a seguire cinque miliardi e prevedendo la costituzione di una Società consortile mista, con capitale a maggioranza pubblico, ma con un ruolo qualificante anche di Soggetti privati, alla quale società affidare anche i compiti di gestione dell’ immobile e degli spazi recuperati;

 

  • Che a causa della colpevole inerzia e scarsa operatività degli amministratori comunali dell’epoca, tali risorse finanziarie, tranne 1 (uno) miliardo utilizzato per lavori relativi al tetto, finirono nei fondi perenti (cioè non più utilizzabili, perché non utilizzati per tempo!!);

 

  • Che successivamente, dopo diversi falliti tentativi di farne oggetto di operazioni di tipo immobiliare, peraltro non consentite per tutta una serie di vincoli previsti da leggi, in data 11 novembre 2005 veniva stipulata una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e l’ ISMEF con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora rappresentato dalla Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno) e l’ISMEF convenivano e concordavano su tutta una serie di obiettivi formativi relativi alla attività dell’Ismef (il cui atto costitutivo vedeva la luce presso studio notarile in Roma alcuni mesi dopo gli stanziamenti introdotti dalla legge finanziaria – legge 388 del/2000-) finanziati in ragione dell’articolo 145, comma 40, della predetta legge con la quale veniva istituito un fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri anche mediante studi e ricerche;

 

  • Che intanto con la legge 448 del 2001(finanziaria) con l’art. 22, comma 14 si rendeva da straordinario ad “ordinario” il contributo di cui alla legge 338/2000 e si incrementava la percentuale del contributo destinato alle attività di formazione professionale permanente.

 

  • Che altra modifica a quanto fissato dalla legge 448/2001 si introduceva col comma 13 dell’art. 80 della legge 289/2002 (finanziaria), che introduceva la dizione Forum permanente per le professionalità nautiche;

 

  • Che la norma istitutiva del contributo prevedeva che lo stesso, ammontante a circa 4 milioni di euro l’anno, potesse essere destinato in misura non superiore al 50% alla realizzazione di idonee infrastrutture e che l’art.1 della predetta convenzione indicava il complesso edilizio delle ex SIECI messo a disposizione dalla Amministrazione comunale di Minturno per un periodo di anni 30 quale bene destinato a costituire la sede didattico-formativa dell’ISMEF medesimo.

 

  • Che nelle more di tali interventi la Direzione generale del Ministero trasporti concedeva di utilizzare parte di tali risorse al completamento della sede didattica nel Castello baronale Carafa Caracciolo in Minturno, anch’esso concesso in comodato d’uso trentennale;

 

  • Che il medesimo organo centrale nel febbraio 2008 definiva le modalità di erogazione all’ISMEF delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali di recupero degli immobili, sollecitando nel contempo l’Ismef a presentare il Progetto da sottoporre alla valutazione tecnico-economica del competente Provveditorato per le Opere Pubbliche;

 

  • Che, nonostante la erogazione di 970.537,00 euro per la messa in sicurezza dell’area delle SIECI, l’ISMEF non ha prodotto, come previsto, il necessario progetto anche solo in fase preliminare debitamente congruito dall’Organo tecnico ministeriale, sebbene tale circostanza sia stata più volte evidenziata nella copiosa corrispondenza tra il Comando generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e lo stesso ISMEF;

 

  • Che il mancato utilizzo da parte dell’Istituto ISMEF delle somme stanziate nei diversi esercizi finanziari nel corso degli anni per gli interventi sul complesso delle ex- SIECI di Scauri ha fatto sì che le somme disponibili siano cadute in perenzione amministrativa;

 

  • Che queste ultime, ammontanti a circa 6,7 milioni di euro, sono state ricomprese tra le somme da eliminare dal Bilancio dello Stato, a seguito e per l’effetto dell’omissivo ruolo dell’ISMEF, contrastante con quanto previsto dall’intesa Ministero – Ismef e Ismef – Comune di Minturno, che dimostrava nel corso degli anni e degli eventi omissivi di essere in chiara soccombente soggezione nei confronti dell’ Ismef e dei suoi contraddittori comportamenti che recavano chiarissimo e incontestabile danno agli interessi del Comune di Minturno ed alla sua collettività;

 

  • Che in una nota del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto del luglio 2012 si comunicava all’Ismef, seppur con notevole ritardo, che la Convenzione stipulata in data 17/10/2007 tra l’Ismef, l’Università di Cassino ed il Comune di Minturno risultava in contrasto con la disciplina pattizia contenuta nella Convenzione stipulata con l’Amministrazione erogante il contributo, tesa a disciplinare i rapporti tra i due soggetti che, all’ultimo comma dell’art.1,prevede la possibilità di affidare il ruolo di Stazione appaltante al solo Provveditorato Regionale alle opere pubbliche;
  • Che nel contempo, sempre con la medesima nota di cui sopra, si effettuava il già ribadito richiamo (nota 3580del 22 febbraio 2008) al più rigoroso rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materie di LL.PP., sottolineando che l’incarico della progettazione esecutiva alla Università di Cassino si configurava quale affidamento diretto;

 

  • Che per quanto sopra, anche al fine dell’utilizzo della anticipazione a suo tempo concessa, si invitava l’Ismef a procedere all’annullamento della Convenzione stipulata in data 17/10/2007 ed al successivo affidamento della progettazione in questione mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente;

 

  • Che, a parere della Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come affermato in una nota del 2013, la previsione dell’utilizzo dei fondi per il recupero infrastrutturale (per i quali non vi è l’indicazione della provenienza) è generica e priva di riferimenti all’attività da espletare;

 

  • che nessun risultato sortiva neppure il tentativo del Ministero delle Infrastrutture di richiedere, come in effetti richiese, quanto meno un progetto preliminare congruito dal Provveditorato alle Opere pubbliche, da presentare all’Ufficio Centrale di Bilancio a sostegno e quantificazione della richiesta di reiscrizione dei fondi perenti a causa delle numerose inadempienze e ritardi dell’Ismef medesimo;

 

          Tutto ciò premesso

 

  • Considerato che dai colpevoli ritardi, comportamenti contraddittori e inadempienze, sottolineate anche da organi statali e ministeriali, emerge chiaramente che sono venuti meno i presupposti in ragione dei quali il Consiglio comunale di Minturno concedeva il Castello baronale e le ex- SIECI in comodato d’uso trentennale all’Ismef perché ne facesse la sede del polo didattico, e che tutto quanto suesposto ha arrecato gravissimi danni alla collettività del Comune di Minturno;

 

  • Considerato altresì che, utilizzando beni della collettività di Minturno, l’Ismef, valutati gli esiti a più di dieci anni di distanza, si è preoccupato essenzialmente, senza per questo mettere in discussione la positività dei processi e degli obiettivi formativi, solo dei vari Corsi di formazione che ha prodotto alla sua attività concreti ed importanti contributi per un ammontare complessivo di euro 8.229.347,00 attinti dai fondi ex legge 23-12-2000, art. 145, comma 40 e successive modifiche, sulla gestione dei quali fondi, pur se in notevole ritardo, dovrà esprimersi la Corte dei conti al cui controllo l’Ismef dovrà sottoporsi così come ribadito dall’Avvocatura generale dello Stato;

 

  • Considerato infine che, sulla base della giurisprudenza relativa all’istituto del Comodato, dai comportamenti e dagli esiti delle azioni dell’Ismef sono stati arrecati gravi ed irreparabili danni, sulla dimensione dei quali dovranno esprimersi le autorità competenti, e nello stesso tempo contraddetti gli interessi del Comune di Minturno, che costituivano le clausole ed i presupposti di un Comodato addirittura trentennale;

 

  • Atteso che in data 6 agosto 2002 deliberava “di modificare la propria precedente deliberazione n.21 dell’11/6/2002 avente ad oggetto” approvazione convenzione con l’Ismef per la realizzazione di un istituto per le attività marittime e nautiche nell’area ex Sieci: l’art. 1, comma 3, capoverso 3 viene così riscritto:”Le parti concordano che detta ristrutturazione dell’ex Sieci abbia assoluta priorità circa l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art.22, comma 14, legge448 del 2001 …………….pertanto l’Ismef per la sua parte è impegnata ad impiegare per la citata ristrutturazione i  finanziamenti ottenuti nella misura massima prevista per il completamento di tutte le opere…..”

 

  • Considerato che ciò non è avvenuto, con rilevanti danni conseguenti al mancato rispetto di una clausola di fondo della Convenzione stessa riferita al recupero dell’immobile dell’ex fabbrica;

 

  • Ritenuto che il Comune deve immediatamente ritornare nel possesso pieno ed assoluto dei beni dati in Comodato all’Ismef,

 

 

SI CHIEDE

 

  • Al Commissario prefettizio di procedere alla revoca del Comodato concesso dal Comune all’Ismef, riservandosi il soggetto sottoscrittore della presente richiesta l’inoltro della stessa alla Procura generale della Corte dei Conti ad alle altre istanze che si riterranno possano essere interessate per i profili di propria competenza.
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