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Formia / Incarichi professionali, la controreplica di Giovanni Valerio a Mattia Aprea

Formia Politica

FORMIA – Continuano le scaramucce tra i consiglieri Giovanni Valerio e Mattia Aprea. Valerio ha infatti inviato una nota di risposta alla replica di Aprea.

Giovanni Valerio
Giovanni Valerio

“La risposta del consigliere avv Aprea – si legge nella nota – è servita a confondere le idee ai meno informati. Infatti, i pareri menzionati da Aprea  sono riportati, pedissequamente,  in un articolo pubblicato sul sito internet www.amministrativistiveneti.it., il quale si riferisce però a situazioni diametralmente opposte al caso che ci occupa e per il quale sarebbe stato forse opportuno evitare il copia incolla, ma del resto non è la prima volta che questa Amministrazione fa sfoggio di questa grande dote.

I pareri a cui Aprea fa riferimento, trattano questioni diverse, ovvero il caso di un consigliere comunale che rappresenta un cittadino CONTRO l’ente di appartenenza e non di un consigliere che rappresenta l’ente.

Nel caso di specie la situazione è completamente diversa ed Aprea ne è talmente consapevole che cerca di confondere le acque.

Siamo in presenza di un consigliere comunale che ha ricevuto espresso mandato a rappresentare l’Ente di appartenenza dal Sindaco o dalla Giunta o da un Dirigente ( ciò non è dato sapere), né è dato sapere chi ha nominato la criminologa Giuliani.

Nella realtà giuridica occorre evidenziare come le cause di incompatibilità previste nel D.lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, SONO TASSATIVE e le norme in esso richiamate non possono essere interpretate in maniera estensiva.

L’incompatibilità prevista dalla legge, vuole garantire l’imparziale ed ottimale espletamento della carica elettiva/pubblica ricoperta.

Il consigliere comunale è il soggetto che svolge una funzione di indirizzo e controllo, pertanto non può essere controllore e controllato di se stesso, dovrebbe essere una banalità oltre che una previsione normativa, ma da due anni a questa parte sembra che a Formia anche l’ovvio assuma caratteri e connotazioni singolari.

L’art. 78 comma 5 del D.Lgs 267/2000 TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, prevede che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.”

In nessuna città italiana un Sindaco ha nominato un consigliere comunale-avvocato a rappresentare l’Ente : La legge è tassativa ed inderogabile e non servono copia incolla da Internet per modificare le regole.

Mai a nessun sindaco è venuto in mente, neanche lontanamente, di nominare avvocato dell’Ente un consigliere comunale.

È l’unico caso in Italia.

E’ una questione di opportunità, perché se la ratio è quella che dice Aprea, il Sindaco potrebbe nominare, sempre a titolo gratuito, un consigliere comunale-ingegnere per redigere un progetto per conto dell’ente, un consigliere comunale-commercialista per una consulenza, oppure nominare altri consiglieri comunali-avvocati a rappresentare l’Ente in un eventuale giudizio o a redigere pareri o consulenze : chissà che questo non sia solo l’inizio, una sorta di pionieristica avventura della giunta Bartolomeo.

Quella del Sindaco potrebbe essere un’idea, chiudiamo l’avvocatura comunale e nominiamo professionisti che svolgono il proprio mandato gratuitamente, ovviamente da scegliete rigorosamente tra consiglieri ed assessori di maggioranza.

Facciamo una short list Formiana per i professionisti di maggioranza, cosi rimane tutto in “famiglia”, ovviamente a titolo gratuito ; del resto questa Amministrazione è oramai nota a tutti per la sua filantropia.

Anche la criminologa è una di queste. Una che lavora, anzi che fa delle relazioni gratuitamente”.