Sperlonga / Hotel “Grotta di Tiberio”, il Consiglio di Stato sospende la sentenza di demolizione

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SPERLONGA – Un fatto è certo. Susciterà una vespaio di polemiche l’’ordinanza monocratica del presidente della seconda sezione del Consiglio di Stato, Giulio Castriota Scanderberg, che ha clamorosamente sospeso l’efficacia di una sentenza degli stessi giudici amministrativi di palazzo Spada che avevano avanzato due opzioni sul futuro dell’albergo “Grotta di Tiberio” di Sperlonga: l’emissione di un’ordinanza di demolizione o l’avvio della procedura di acquisizione al patrimonio immobiliare da parte del comune di Sperlonga. Il consiglio di Stato, di fatto, aveva dichiarato completamente abusiva la struttura ricettiva che, un tempo di proprietà per la metà dell’attuale sindaco Armando Cusani, ora è nella disponibilità del suocero attraverso la società in accomandita speciale “Chinappi Aldo Erasmo &C”.

E invece i legali di quest’ultima, gli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Alfonso Celotto hanno centrato un obiettivo insperato sino a qualche settimana. Dopo aver impugnato in Cassazione la sentenza negativa del Consiglio di Stato, hanno convinto il presidente Scanderberg a sospendere l’esecutività della sentenza emessa lo scorso autunno (presidente Carlo Saltelli, consiglieri Cecilia Altavista, Giancarlo Carmelo Pezzuto, Stefano Filippini e Francesco Cocomile) e notificata il 5 febbraio 2024 al comune di Sperlonga (difeso dall’avvocato Salvatore Canciello) e ai bellicosi confinanti l’albergo “Grotta di Tiberio”, Carmine Tursi e Anna Miele, assistiti dall’avvocato Francesco Di Ciollo. La sospensione della sentenza è stata decisa da Palazzo Spada, in considerazione delle condizioni di “estrema gravità ed urgenza”, essenzialmente per due ragioni.

Innanzitutto bisogna attendere il pronunciamento della Corte di Cassazione e poi perché sono ormai datati i titoli autorizzativi concessi “alla società ricorrente” che, rischia, in caso contrario, “irreversibili e negative ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, sugli asset occupazionali e sui prospettati danni derivanti dalla irreversibile interversione dell’assetto dominicale connesso ai provvedimenti di acquisizione gratuita dei cespiti al patrimonio comunale”. Insomma il Consiglio di Stato smentisce, a distanza di alcuni mesi soltanto, se stesso e, pertanto, “stante la complessità delle questioni implicate, può essere autorizzato il superamento dei limiti dimensionali del ricorso, per come richiesto nella istanza di misure cautelare”.

Il provvedimento monocratico del giudice Giulio Castriota Scanderberg per diventae esecutivo ha bisogno di una ratifica formale da pare della camera di consiglio fissata per il prossimo 18 giugno. Questo clamoroso ripensamento del Consiglio di Stato è un toccasana per la proprietà dell’albergo “Grotta di Tiberio” che, come sta avvenendo dalla fine di marzo 2024, può esercitare tranquillamente la sua attività ricettiva ma anche per lo stesso comune di Sperlonga che, invitato dalla minoranza del Partito Democratico a revocare tutte le autorizzazioni commerciali, era stato invitato dallo stesso Consiglio di Stato a rendere esecutiva la sua stessa sentenza con le due opzioni prospettate: il via all’iter di demolizione o a quello di acquisizione al patrimonio inanellabile dell’ente. Eppure gli stessi giudici di palazzo Spada: dopo il Tar, sostenendo l’infondatezza dell’appello, avevano confermato l’efficacia dell’annullamento di tutti i titoli edilizi firmati dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Sperlonga (da qualche mese in forza al comune di Gaeta) Pietro D’Orazio il 9 maggio 2022.

I magistrati del secondo grado della magistratura amministrativa avevano deciso di far scorrere quelli che sembravano i titoli di coda su una delle querelle, di natura tecnico-amministrativa, tra le più clamorose sviluppatesi nel secondo dopo guerra in provincia di Latina: la realizzazione di un lussuosissimo albergo nella lingua di terreno che, vincolata dal piano integrato della Regione, insiste tra la strada regionale Flacca ed il mare del litorale di levante di Sperlonga In 45 pagine il collegio presieduto da Carlo Saltelli avevano ripercorso la delicatissima storia di questa controversia che ebbe inizio oltre 38 anni , il 6 novembre 1985, quando la società “Tiberiade s.r.l.” presentò, ai sensi della legge regionale numero 47 del 28 febbraio 1985 (quella del primo condono), al Comune di Sperlonga due domande di sanatoria per opere ad uso non residenziale per un abuso di tipologia 1 (opere realizzate in assenza di concessione) relative ad un fabbricato sito in via Flacca al chilometro 15,700 (in catasto al foglio 12, particella 238 sub. 3 e 4), indicando i vincoli posti sull’area con i codici “05”, “06”, “10”, ovvero paesaggistico, ambientale e sismico.

In particolare, la domanda numero 0248732509/1 riguardava opere per un volume di 2231,86 metri cubi e 595 metri quadri di superficie, dichiarate ultimate prima del 1967 mentre la domanda numero 0248732509/2 era relativa a opere per 864,60 metri cubi di volume e 247,86 metri quadri di superficie, ultimate nel 1980. Il Consiglio di Stato nell’udienza del 28 novembre scorso – la sentenza è stata pubblicata il 5 febbraio – aveva confermato la sentenza della prima sezione del Tar di Latina , la numero 00233 del 2023, che ripercorreva, in sintesi, quanto accaduto negli ultimi due anni, più precisamente nel maggio 2022, quando il comune di Sperlonga ordinò la demolizione della struttura ricettiva di proprietà del suocero del sindaco Cusani, Erasmo Chinappi.

Lo stesso comune in effetti, in precedenza (il 30 marzo di due anni fa) aveva varato una commissione istruttoria per valutare la legittimità di due permessi a costruire, di cui uno in variante, risalenti al 2004 e al 2005, ed una concessione edilizia ancora più antica, del 1992. A sentenziare la nullità di quegli atti amministrativi fu proprio il 9 maggio 2022 l’ingegner Pietro D’Orazio che, incurante del fatto che il sindaco di Sperlonga (e suo datore di lavoro) fosse il genero del destinatario della sua decisione, ordinò entro 90 giorni la demolizione dell’intero corpo fabbrica dell’albergo. La società “Chinappi Aldo Erasmo & C sas” si affidò appunto agli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Alfonso Celotto per impugnare davanti il Tar l’ordinanza dell’ingegner D’Orazio. I giudici del primo grado della magistratura amministrativa confermarono nell’aprile 2023 la validità e l’efficacia dell’ordinanza di demolizione dell’architetto D’Orazio. Ma la partita non finì lì.

“Chinappi Aldo Erasmo & C sas” propose subito appello al Consiglio di Stato dove si costituirono il comune di Sperlonga e due privati confinanti con l’hotel “Grotta di Tiberio”, i signori Carmine Tursi e Anna Miele. Il Consiglio di Stato, dopo un’infinità di denunce pubbliche e private, di inchieste penali e di ricorsi di natura amministrativa, era arrivato ad una drastica conclusione: quello che un tempo veniva definito “l’albergo Cusani” è pertanto abusivo e spetta all’autorità amministrativa, il comune di Sperlonga, prenderne atto.

“Come condivisibilmente rilevato dal Tar dalle sentenze penali intervenute nella vicenda de quo – si leggeva nella sentenza del Consiglio di Stato firmata dal presidente Carlo Cancelli e dal giudice estensore Cecilia Altavista– è emersa una situazione complessiva di abusi edilizi“. Ma la concessione edilizia del 1992 avrebbe potuto risultare una panacea a tutti i mali? Secondo il consiglio di Stato la risposta era stata negativa perché “non ha mai avuto effetto per la mancata esecuzione della condizione, cui era subordinata, relativa alla demolizione della parte del complesso immobiliare adibita a discoteca“. E anche il privato – si leggeva nella sentenza di Palazzo Spada – sapeva a monte di non poter avere un via d’uscita.

“Nelle domande di condono presentate nel 1986 non erano stati correttamente dichiarati tutti i vincoli ricadenti sull’area…. e non c’era quello imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale che “ha valenza di inedificabilità assoluta“. Vigeva insomma in quell’area “il divieto assoluto di costruire“ al punto che la mancata indicazione e valutazione dei vincoli ha comportato l’illegittimità della concessione rilasciata nel 1992 per la presenza di… vincoli di inedificabilità”. Per non parlare poi della realizzazione di una piscina di 76 metri quadrati che ha “integrato una nuova costruzione non consentita in zona agricola”.

La stessa concessione edilizia di 32 anni fa era stata pesantemente censurata dalla sentenza del Consiglio di Stato quando sostenne come “l’illegittimità sotto i vari profili indicati della concessione del 1992 e l’abusività dell’opera dovuta alla mancata demolizione della discoteca nonché la stessa apposizione della medesima condizione al permesso di costruire n. 83/2004 hanno determinato l’illegittimità anche di tale permesso di costruire e della sua variante”.

Come nel gioco dell’oca tutto torna al punto di partenza e la situazione venutasi a creare è a dir poco discutibile…