Cronaca

Formia / Il Comune non si costituisce al Tar, autorizzata installazione antenna vicino scuola e parco giochi

FORMIA – Il comune di Formia decide stranamente di non costituirsi in giudizio e la seconda sezione del Tar del Lazio-sezione di Latina, oltre a condannare l’amministrazione Taddeo al pagamento delle spese di giudizio pari a 3000 euro, autorizza la società Iliad ad installare un proprio ripetitore in via Dino Pezzato, nel popoloso quartiere di San Pietro. Ha provato da solo a contrastate il progetto il vicino istituto comprensivo “Pasquale Mattej” affidandosi all’avvocatura dello Stato ma nel procedimento chi avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa a favore anche della sensibile popolazione scolastica non c’era… l’avvocatura dell0amministrazione formiana. La richiesta di Iliad era stata presentata, in base all’articolo 44 del decreto legislativo 259 del 1 agosto 2003, il 10 febbraio 2023.

Successivamente, il 12 aprile, fu indetta la conferenza di servizi per l’acquisizione dei necessari pareri. Con la determinazione numero 310 del 11 settembre 2023 la conferenza si chiuse con una “determinazione negativa” a causa della non conformità del sito scelto dalla società alle previsioni del “Regolamento comunale per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile” (in particolare agli articoli 3, lett., d) e 4 che vietano di installare gli impianti tra l’altro “sopra o nelle immediate vicinanze di … 2. Edifici a uso scolastico di ogni ordine e grado”). La stessa conferenza di servizio si chiuse con una rimostranza dello stesso comune di Formia secondo il quale l’impianto si sarebbe trovato in area sensibile perché posto nelle vicinanze di una scuola e di un parco-giochi per bambini.

A seguito di questa comunicazione – valevole come preavviso di diniego – della determinazione negativa adottata in sede di conferenza, vennero trasmesse al comune di Formia osservazioni con le quali evidenziava come sull’stanza si fosse già formato il silenzio assenso. Lo stesso comune di Formia venne invitato – ricorda ora il Tar nella sentenza emessa dai giudici Davide Soricelli, Ciro Daniele Piro e Benedetta Bazuro – a certificare le sue riserve “ al fine di prevenire la formazione di un contenzioso”. Il Tar è durissimo quando scrive testualmente…” il comune, senza considerare quanto rappresentatogli in ordine al perfezionamento del silenzio-assenso, adottava la determinazione dirigenziale 23 ottobre 2023 numero 1560 con cui respingeva le osservazioni e recepiva la determinazione negativa di chiusura della conferenza di servizi.” A questo punto Iliad, assistito dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, chiedeva al Tar di annullare, previa sospensiva, il “provvedimento del 23 ottobre con il quale il Comune di Formia aveva disposto il diniego della domanda di autorizzazione presentata da Iliad Italia per la realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia in via Dino Penazzato”, nonché il “provvedimento comunale recante la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi e preavviso di diniego della domanda di autorizzazione”.

In parte il ricorso di Iliad andava fino alla radice chiedendo di annullare anche una parte del regolamento comunale sui ripetitori approvato dal consiglio comunale a luglio del 2019”. Se le osservazioni di Iliad furono respinte dal comune con la determina numero 1360 del 23 ottobre (che aveva recepito il risultato della conferenza di servizi), quest’ultimo provvedimento con successo davanti il Tar. Il motivo? Sarebbe stato successivo al tempo trascorso perché si formasse il silenzio assenso sulla richiesta di installare l’antenna. Insomma tutto era avvenuto troppo tardi. Nel merito Iliad sosteneva che comunque la distanza dalla media “Mattej” era accettabile e, più precisamente, a 90 e e a 50 metri dalla scuola e dal parco.

A dire dei legali di Iliad il regolamento del comune di Formia “è comunque illegittimo sia a causa della genericità della formulazione del limite alla localizzazione (non essendo chiarito cosa debba intendersi per “immediate vicinanze”) sia perché e più in generale non spetta ai comuni il potere di introdurre limiti alla localizzazione volti alla tutela della salute”. Il Tar ha legittimato il ricorso dei legali di Iliad perché il regolamento del comune di Formia di cinque anni fa “si pone anche in contrasto con il principio dell’effetto utile sancito dal Trattato sull’Unione europea, dato che, in relazione alla particolare posizione che essa ha nel mercato italiano (operatore nato per effetto di un provvedimento della Commissione europea adottato nel contesto della fusione tra Wind 3 e H3G allo scopo di garantire che la fusione consentisse – attraverso lo scorporo – la nascita di un nuovo operatore), l’atto avrebbe il risultato, ostacolando la realizzazione della sua rete, di introdurre “barriere artificiali e illegittime al mercato dell’installazione delle reti e vanificare gli obiettivi previsti dalle norme, dal provvedimento della Commissione europea e dagli atti che ne danno esecuzione”.

Tuttavia il nodo vero che ha spianato la strada ad Iliad e all’installazione del suo ripetitore è stato la mancata costituzione in giudizio del Comune di Formia: sull’istanza della società telefonica è intervenuto il silenzio assenso (che si sarebbe formato in epoca “anteriormente anteriore alla chiusura negativa della conferenza dei servizi e al provvedimento che, di seguito alle osservazioni vanamente formulate dalla ricorrente”) tanto più che non è stato depositato nulla per sostenere altri motivi del ritardo nelle risposte della Giunta Taddeo. “Nessun rilievo sulla avvenuta formazione del silenzio assenso possono avere le richieste di integrazione documentale formulate dal comune di Formia e menzionate nella determinazione negativa impugnata dal momento che queste richieste sono state formulate bel oltre il termine previsto – hanno puntualizzato i giudici amministrativi della sezione del Tar di Latna – e quindi non possono avere alcuna influenza sui tempi di formazione del silenzio dovendo essere considerate prive di effetti».

Il capogruppo di minoranza di “Guardare Oltre” Imma Arnone inizialmente non ha voluto credere al contenuto della sentenza numero 00299/2024. Ma le sue sei pagine nascondono “il comportamento superficiale ed ingiustificabile” del comune di Formia. “Avremo una nuova antenna Iliad vicino alla scuola Mattej. Il Comune di Formia non si costituisce, lascia da sola la scuola a combattere al Tar e perde la causa. Non c’è più l’Avvocatura Comunale e siamo costretti pure a pagare le spese, questi sono gli effetti delle scelte sciagurate di questa amministrazione”. Che per salvare capre e cavoli (e la faccia) ha solo la scialuppa di salvataggio del Consiglio di Stato. Con un’incognita: chi decide al comune di Formia se costituirsi o meno al Tar?

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