Sud Pontino / Acqualatina, partite pregresse: l’iniziativa della Confconsumatori Latina

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SUD PONTINO –  Subito un confronto istituzionale con l’Arera e l’Antritrust perché Acqualatina blocchi l’iter avviato da tempo per chiedere ai suoi utenti il riconoscimento delle partite pregresse, i conguagli tariffari che, autorizzati nel 2013 dall’ex Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico, permetteva alle autorità di ambito e ai vari gestori di prevedere il pagamento retroattivamente questi conguagli spalmarti per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022.

E’ la proposta della Confcomsumatori provinciale di Latina all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione che, confermando il ricorso di un cittadino in Toscana, ha definito illegittime le “partite pregresse” del servizio idrico relativamente alle spese di investimento effettuate dagli enti gestori. Per i giudici della Suprema Corte queste partite pregresse sono conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività”. La Confcomsumatori non pensa di promuovere subito iniziative legali ad hoc ma pensa di bloccare la prescrizione avviando una concertazione, sul piano istituzionale, con l’Arera e l’Antitrust. Contestualmente l’importante associazione dei consumatori invita, almeno per il momento, gli utenti a limitarsi all’invio di una lettera di messa in mora per bloccare la prescrizione al fine di ottenere la restituzione delle partite pregresse. Si tratta di importi non elevati ma invisi agli utenti perché costretti a pagare conguagli tariffari davvero datati perché spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del servizio idrico integrato all’attuale Arera

“La Cassazione, con la sentenza n. 17959/2021 stringata ma chiarissima, ha riconosciuto per la prima volta l’illegittimità delle partite pregresse- ha osservato il presidente della Confconsumatori provinciale di Latina, l’avvocato Franco Conte – La Corte ritiene che la spettanza delle partite pregresse, definite dall’Autorità e adottate nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al S.I.I. non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’articolo 11 delle preleggi, il quale, appunto, rende illegittimo il meccanismo recuperatorio. È importante – ha concluso l’avvocato Conte – far sentire la voce dei consumatori e portare avanti insieme questa battaglia di giustizia. Le nostre iniziative oltre che rivolte ai singoli, avranno come destinatario l’Arera e l’Antitrust, perché riteniamo che molteplici siano i profili censurabili della intera vicenda. Il servizio idrico integrato deve essere regolato da principi che guardano alla tutela dell’acqua come bene pubblico ed accessibile a tutti, a prezzi giusti, e non al profitto di società e aziende private”.