Formia / L’amministrazione Villa istituisce la tassa di soggiorno: tutti i dettagli

Economia Formia Politica

FORMIA – Formia è una “città turistica” – lo prevede una delibera della Giunta regionale del Lazio del 2002 – e per questo motivo va istituita la relativa tassa di soggiorno. Anche se in ritardo rispetto agli altri comuni del Golfo. Con quali finalità? Semplicemente, il gettito che il comune introiterà sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Sta facendo discutere – e non poteva essere diversamente – il contenuto della delibera di Giunta municipale numero 22 del 17 gennaio che ha approvato, dopo un preliminare confronto politico all’interno della maggioranza civica, una proposta dell’assessore al bilancio Fulvio Spertini che di fatto ha inaugurato la stagione delle “grandi scelte” in tema di finanze e di contabilità per il 2019.

Che ci sia bisogno di un aumento della pressione tributaria e fiscale è un fatto risaputo e ad accorgersene saranno per primi i turisti (ancora pochi) che sceglieranno Formia quale luogo dei loro soggiorni e periodi di vacanza perché “ il comune di Formia – e lo ripete l’ottimista assessore Spertini – rappresenta sempre un’importante meta del turismo nazionale ed internazionale e, di conseguenza è a prevalente economia turistica”.

Fulvio Spertini
Fulvio Spertini

Cosa succederà ora? La Giunta – lo menziona benissimo la delibera numero 22 – ha adottato questo regolamento sulla scorta delle disposizioni del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo (in materia di federalismo municipale) che offrono la possibilità , la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire un’imposta di soggiorno a “carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno”. Il regolamento naturalmente non sarà operativo immediatamente. Lo sarà solo dopo il sessantesimo giorno che lo avrà approvato in consiglio comunale. Quella che si sta aprendo ora è una fase delicatissima che potrebbe culminare con la presentazione di emendamenti integrativi sia da parte delle commissioni consiliari competenti che dalle “associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive” dal momento che avranno la facoltà – tale sarà – “di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”. La stessa amministrazione comunale ha voluto precisare, per evitare ogni qualsivoglia polemica , come le associazioni “maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive” saranno “sentiti ed informati”.

Il presidente dell’associazione commercianti di Formia Giovanni Orlandi ne ha preso atto e ha annunciato la presentazione di un “pacchetto” di proposte migliorative che, oggetto di un incontro in programma la prossima settimana, “metteremo contestualmente per iscritto”. Il regolamento, che sarà pubblicato all’albo pretorio un mese prima della sua discussione e approvazione in consiglio comunale, è articolato in 12 articoli: affrontano ed illustrano le finalità ed il “presupposto” dell’imposta, l’aspetto tariffario, le esenzioni e le agevolazioni , gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il versamento dell’imposta, le disposizioni in tema di accertamento, l’aspetto sanzionatorio, la riscossione coattiva, i rimborsi e gli eventuali contenziosi. Naturalmente l’articolo più atteso è il quarto, quello che prevede l’aspetto tariffario. La tassa di soggiorno a Formia per ciascun pernottamento sarà di un euro a notte a persona per gli alberghi da una a quattro stelle, per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea), nelle residenze turistico — alberghiere; nei bed and breakfast; nelle case e appartamenti vacanze; negli affittacamere; nelle case per ferie e per cosiddette locazioni brevi. Fanno eccezioni per gli alberghi a 5 stelle e per quelli 5 stelle lusso per i quali è stata prevista un’imposta di soggiorno di due ore a notte.

Capitolo-agevolazioni. Per il pagamento di questa tassa, applicata fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell’anno solare, saranno esentati i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età; i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente; i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

L’amministrazione di Paola Villa pensa di fare cassa con l’istituzione di questa imposta e lo evince dagli articoli 6 e 7 del regolamento che prescrivono ben precisi obblighi tributari e il versamento della tassa. Gli operatori turistici “sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza” con l’obbligo “di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno” e di “effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l’incasso”. Naturalmente il comune ha preannunciato una serie di iniziative per controllare l’applicazione ed il versamento dell’imposta di soggiorno e per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applicherà la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 oltre ad una serie di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, di mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell’esenzione, di mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti. Il regolamento prevede l’ipotesi del rimborso da parte del comune delle somme versate e non dovute che dovrà essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Ma era proprio necessario istituire questa imposta in un città in cui è palese il deficit di servizi da offrire ai turisti? L’assessore Spertini offre una risposta affermativa nella relazione che ha accompagnato l’approvazione di questo regolamento: “Il Comune di Formia, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non è più in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali. Per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in questo ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.”

Saverio Forte