Sistema Formia, ecco perché è stata negata la costituzione di parte civile

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FORMIA – Come molti commentatori si attendevano il giudice per le indagini preliminari di Latina Pierpaolo Bortone non ha ammesso la costituzione di un gruppo di cittadini nel procedimento penale denominato “Sistema Formia” che vede coinvolti 18 tra politici, dipendenti comunali, tecnici ed imprenditori privati. In 36 avevano scelto di costituirsi parte civile, avevano tentato di farlo singolarmente, come privati cittadini.

“La nostra – spiega Delio Fantasia, attivista del movimento 5 stelle – era soprattutto una provocazione. Abbiamo tentato di introdurre un precedente perché volevamo far valere un diritto del singolo. Diversamente da quanto ci apprestiamo a fare il 2 marzo a Cassino, quando, nel procedimento penale per voto di scambio contro il sindaco Bartolomeo chiederemo la costituzione come movimento 5 stelle per interesse diretto”.

In effetti la normativa che regola la possibilità di prendere parte al processo è alquanto contrastante. I 36 cittadini, in assenza della costituzione civile esercitata dal comune, volevano sostituirsi ad esso secondo la facoltà data loro dall’articolo 9 del testo unico degli enti locali.

“Ciascun elettore – recita il decreto legislativo – può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia”. Ed al secondo comma: “Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore”.

Molto interessante ad esempio la sentenza del Gup di Cremona che ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare “l’azione popolare” anche in presenza di un accordo tra l’ente privato che aveva causato un danno ambientale ed il comune che lo aveva subito. In quel caso il giudice aveva individuato la possibilità di ulteriori danni. Nel presente caso invece il giudice si è attenuto all’articolo 74 del codice di procedura penale che prevede la legittimazione alla costituzione solo per chi abbia subito un danno diretto, che, nel caso di specie, non sarebbe quantificabile con certezza.

“Vorrei sottolineare – ha aggiunto Fantasia – che il giudice non ha rigettato immediatamente la richiesta ma l’ha valutata attentamente, rimanendo in camera di consiglio per oltre un’ora”. Tramontata l’ipotesi della costituzione di singoli cittadini rimane però in piedi la possibilità per le associazioni.